Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 2004
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2004: “Immissione in ruolo dei docenti di religione”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 49 del 1 marzo 2005)
Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto l’art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale e’ stata determinata, con apposito decreto adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti;
Visto l’art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima applicazione una procedura concorsuale riservata;
Viste le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale della scuola – prot. n. 786 in data 26 maggio 2004 e
n. 190 in data 2 luglio 2004 con le quali chiede l’autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, n. 9229 insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2004-2005;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), il quale esclude dal divieto, per le Amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;
Tenuto conto delle ragioni di necessità, ed urgenza rappresentate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica – prot. n. 2581 del 21 maggio 2004, n. 3204, in
data 22 giugno 2004 e n. 5078 in data 4 novembre 2004 con le quali chiede l’autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, settanta unità di personale docente;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), il quale prevede che per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge
21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni di personale docente, nell’anno accademico 2004-2005, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, tenuto anche conto del numero delle cessazioni
relative allo stesso anno scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo 1.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato ad assumere, nell’anno scolastico 2004-2005, novemiladuecentoventinove insegnanti di religione cattolica a seguito del superamento della procedura concorsuale prevista dall’art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186.
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione Cattolica, Autorizzazione, Insegnanti, Assunzione, Dotazione organica, Concorso riservato
Natura:
Decreto Presidente Repubblica