Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Maggio 2006

Decreto Presidente Repubblica 21 febbraio 2006, n.167

Decreto del Presidente della Repubblica, 21 febbraio 2006, n.167: “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”.

Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 107 del 10 maggio 2006 – Suppl. Ordinario n.117.

(omissis)

Capo VI
Servizi di carattere generale.

Art. 25.
Spese generali degli organismi

1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, effettuano direttamente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del capo IV, le spese:

(omissis)

b) relative all’accasermamento, all’igiene, alla pulizia, all’istruzione, alla protezione sociale, all’assistenza morale e spirituale ed al benessere dei militari, nonchè quelle relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali ed alle fanfare;

(omissis)

Capo XI
Direzioni di commissariato

Art. 65.
Competenze

1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi a livello territoriale le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all’organizzazione ed al funzionamento:

(omissis)

b) dei servizi generali di cui agli articoli 25 e 30, ed in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi ed ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l’igiene del personale;

(omissis)