Decreto Presidente Repubblica 20 gennaio 2006, n.107
D.P.R. 20 gennaio 2006, n. 107: "Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85".
(da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 66 del 20 marzo 2006).
(omissis)
Art. 4.
Congedo ordinario, giornate di riposo e festività.
(omissis)
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonchè alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.
(omissis)
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
Libertà religiosa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Festività religiose, Funzionari, Giorni di riposo, Carriera diplomatica
Natura:
Decreto Presidente Repubblica