Decreto Presidente Repubblica 20 gennaio 1961, n.19
D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 19: “Riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 49 del 24 febbraio 1961)
1. All’Ente Patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 35, è riconosciuta la personalità giuridica.
2. E’ approvato l’annesso statuto dell’Ente anzidetto, datato 20 ottobre 1959, e composto di 19 articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal Ministro proponente, con la seguente aggiunta all’art. 6: “Il presidente dell’Ente Patrimoniale deve essere cittadino italiano”.
STATUTO
1. E’ costituito l’Ente denominato “Ente Patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”.
2. La sede dell’Ente è in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina n. 35.
3. L’Ente Patrimoniale ha le seguenti finalità:
1) Acquistare, possedere ed amministrare beni mobili ed immobili destinati alle Chiese dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (U.C.E.B.I.) per l’esercizio del culto e delle altre attività di istruzione, beneficenza, assistenza e propagazione della fede;
2) Amministrare, a tutti gli effetti di legge, tutte le Istituzioni esistenti di cui all’allegato “A” del presente Statuto e quelle da istituire, prive di personalità giuridica propria;
3) Sovvenire alle necessità economiche delle Chiese, delle Istituzioni e degli organismi operativi dell’U.C.E.B.I.;
4) Ogni altra finalità non incompatibile con i fini citati nei comma precedenti.
4. Il patrimonio dell’Ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da esso posseduti e da quelli che comunque dovessero allo stesso pervenire per effetto di acquisti, sia a titolo oneroso che gratuito (lasciti o donazioni).
5. Il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, è garantito dai beni mobili ed immobili posseduti e dai proventi dei beni stessi, dalle contribuzioni delle Chiese membri dell’U.C.E.B.I., dalle offerte di qualsiasi natura di Enti o privati.
6. L’Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I. è amministrato da un Comitato composto da:
a) Un Presidente;
b) Un Vice Presidente;
c) Sette Consiglieri.
7. Il Presidente e il Vice Presidente dell’U.C.E.B.I. sono di diritto Presidente e Vice Presidente dell’Ente Patrimoniale.
I sette Consiglieri sono quelli stessi che, con il Presidente ed il Vice Presidente, compongono il Comitato Esecutivo dell’U.C.E.B.I..
Entro quindici giorni dall’avvenuta nomina o in quel diverso termine stabilito dalla legge, devono essere notificate alle competenti Autorità civili, le generalità dei membri del Comitato, con la copia, ove richiesta, della deliberazione di nomina.
8. Al Comitato sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Comitato ratifica gli atti urgenti di ordinaria amministrazione, compiuti dal Presidente; approva il bilancio consuntivo e quello di previsione predisposti dal Segretario – contabile.
9. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti.
Il Comitato è convocato dal Presidente con avviso personale, anche telegrafico, almeno tre giorni prima della riunione.
Alle riunioni del Comitato assiste il Segretario contabile che ne redige il verbale.
10. Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti almeno sette componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di presenti, con votazione ad appello nominale. Si vota a scrutinio segreto a richiesta di almeno due componenti.
Le deliberazioni concernenti l’alienazione dei beni immobili devono essere approvate da almeno due terzi dei componenti del Comitato.
L’alienazione dei beni dati in uso a Chiese o Istituzioni dell’U.C.E.B.I. non può essere deliberata se non previa consultazione con la Chiesa o con l’istituzione interessata.
11. Il Presidente:
a) Rappresenta legalmente l’Ente in giudizio e nei rapporti con i terzi. Egli ha la facoltà di rilasciare procure speciali;
b) Convoca e presiede il Comitato dell’Ente;
c) Esegue le deliberazioni del Comitato;
d) Compie, in caso di urgenza, gli atti di ordinaria amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima riunione successiva.
Il Presidente rende conto al Comitato del suo operato.
12. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assistenza o impedimento e in tutti i casi in cui sia stato delegato dal Presidente.
13. Il Segretario – contabile è nominato dal Comitato. E’ il tesoriere dell’Ente e tiene la contabilità; assiste il Comitato ed il Presidente nell’esercizio delle loro funzioni; esegue le disposizioni e le direttive impartite dal Comitato e dal Presidente; predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione presentandoli al Comitato per l’approvazione.
14. L’esercizio finanziario dell’Ente coincide con l’anno solare.
15. La revisione dei conti viene eseguita dai Revisori dell’U.C.E.B.I..
16. L’Ente si estingue nei casi previsti dalla Legge o per effetto dello scioglimento deliberato dall’U.C.E.B.I.. Con la deliberazione di scioglimento, l’U.C.E.B.I. nomina uno o più Liquidatori.
I beni che residuano dopo l’estinzione di tutte le passività sono devoluti a Chiese, Enti o Istituzioni evangeliche, opranti in Italia, secondo le indicazioni fornite dall’U.C.E.B.I. nella delibera di scioglimento.
I beni provenienti da donazioni sono restituiti ai donatori o ai loro eredi soltanto se tale restituzione sia espressamente stabilita nell’atto di donazione.
17. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’U.C.E.B.I..
18. Per quanto non è previsto né disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle Leggi dello Stato.
ALLEGATO “A”
• Casa di Riposo “G. B. Taylor”, Via delle Spighe n. 8, Roma.
• Orfanatrofio “G. B. Taylor”, Via delle Spighe n. 8, Roma.
• Centro d’Incontri “Villa Betania”, Via Antelao n. 14, Roma.
• Servizio Produzioni Audiovisivi (SPAV), Via Monte Bianco n. 91, Roma.
• Il Seminatore, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 35, Roma.
• Villaggio della Gioventù, Lungomare Pirgy n. 13, Santa Severa (Roma).
• Centro Evangelico Battista, Via Vecchia di Velletri n. 26, Rocca di Papa (Roma).
• Il Testimonio, Borgo Ognissanti n. 6, Firenze.
• Villaggio “M. L. King”, Via Campo del Carro nn. 11 / 13, Meana di Susa (Torino).
• Centro Filadelfia, Via Luigi Colla n. 22, Rivoli (Torino).
• Campo Sardegna, località San Basilio Sinnai (Cagliari).
Dossier:
_UCEBI - Battisti_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Statuto, Riconoscimento, Patrimonio, Comitato, Estinzione, Scioglimento, Presidente, Finalità, Ente patrimoniale, Cittadinanza italiana
Natura:
Decreto Presidente Repubblica