D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175: "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012".
(in GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 16 ottobre 2012)
[testo in vigore dal 31 ottobre 2012]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato
autorizzato a sottoscrivere un'intesa, definita con la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
Vista la nuova intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Piena e intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gia' modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. L'intesa e' composta di 4 articoli ed e' allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Severino
ALLEGATO
INTESA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
quale autorita' statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico;
Vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310;
Ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici;
In attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado;
Determinano:
Con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.
1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica.
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica e' impartito, nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita' della scuola, le modalita' di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformita' con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalita' potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.
2. Modalita' di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorita' scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e' prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalita' di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
c) e' assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
d) l'insegnamento della religione cattolica e' impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita' ecclesiastica; le modalita' di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica e' organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni e' effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attivita' di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto l. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attivita' educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalita' di cui al punto l.
Le suddette attivita' sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilita' peculiari della scuola dell'infanzia, in unita' di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di piu' ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorita' scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorita' scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformita' a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, puo' essere affidato dall'autorita' scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilita' prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2.7. Il riconoscimento di idoneita' all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti
del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica e' deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalita' previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline. 4. Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione.
4.l. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalita' della scuola, deve avere dignita' formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformita' alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolta' approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica puo' essere impartito:
a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
L'insegnamento della religione cattolica puo' essere altresi' impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purche' in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'elenco delle facolta' e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonche' delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneita' di cui al punto 2.5.:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione
dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.
4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
Sono altresi' fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilita', fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche' a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta' di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.
Roma, 28 giugno 2012
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana
Bagnasco