Decreto Presidente Repubblica 19 settembre 2005, n.237
D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237: “Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell’8 novembre 2004 e del 25 luglio 2005;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005;
Ritenuta la necessita’ di provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalita’ preordinate all’istituzione dello speciale programma di assistenza, disciplinato dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1. Il programma di assistenza di cui all’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, consiste in interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico.
2. Il programma di cui al comma 1 e’ realizzato, a cura delle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, dietro presentazione alla Commissione di cui all’articolo 3 di progetti di fattibilita’ indicanti i tempi, le modalita’ e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche’ le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
3. I progetti di cui al comma 2, che tengono altresi’ conto delle eventuali esigenze collegate alla tipologia delle vittime, alla loro eta’ e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
a) fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto;
b) disponibilita’ per le vittime di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
c) convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in programmi di rientro volontario assistito e comunque con i servizi sociali degli enti locali.
4. I progetti attivati a norma del presente articolo hanno una durata di tre mesi e sono prorogabili per un ulteriore periodo di pari durata da parte della Commissione di cui all’articolo 3.
5. I soggetti privati che intendono svolgere attivita’ di assistenza per le finalita’ di cui all’articolo 13 della legge n. 228 del 2003 devono essere iscritti nel registro di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e stipulare apposita convenzione con le regioni o gli enti locali di riferimento.
6. Le regioni o gli enti locali stipulano la convenzione con uno o piu’ soggetti privati di cui al comma 5, previa verifica della rispondenza dei progetti ai criteri ed alle modalita’ di cui al presente regolamento e previo accertamento dei requisiti organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonche’ del possesso dei titoli professionali degli operatori.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Il programma di assistenza e’ finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita’ da parte della Commissione ai cui all’articolo 3, per una quota pari all’ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita’, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere sulle risorse di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un
contributo della regione o dell’ente locale a valere sulle risorse relative all’assistenza.
Art. 3.
Valutazione dei progetti
1. I progetti di fattibilita’ sono valutati, ai fini dell’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, dalla
Commissione di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1:
a) esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
b) verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.
Art. 4.
Indicatori per la valutazione dei progetti di fattibilita’
1. La presentazione dei progetti di fattibilita’ di cui all’articolo 1, comma 2, deve essere corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) i destinatari dei progetti e la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
4) le risorse umane utilizzate e le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti, i costi previsti;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita’ da perseguire indirizzata verso i seguenti indicatori:
1) numero di persone destinatarie;
2) effetto moltiplicatore;
3) trasferibilita’ dei risultati;
4) promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto attuatore se diverso dal proponente, con l’indicazione delle esperienze maturate.
2. La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di cui all’articolo 1, comma 3, valuta i progetti mediante i seguenti indicatori:
a) esperienza e capacita’ organizzativa del proponente;
b) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
d) localizzazione del progetto in zone a piu’ alta diffusione del fenomeno;
e) carattere innovativo del progetto;
f) ottimale rapporto costi/benefici.
3. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Art. 5.
Termini e modalita’ per la presentazione dei progetti
1. I progetti di fattibilita’ di cui all’articolo 1, comma 2, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita’ indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime.
Art. 6.
Norma finale
1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Autore:
Presidente della Repubblica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Libertà fondamentali, Dignità umana, Violenze, Tratta di esseri umani, Riduzione in schiavitù, Programmi di assistenza
Natura:
Decreto Presidente Repubblica