Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Febbraio 2010

Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 1988, n.405

D.P.R. 15-7-1988 n. 405, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.
(in Gazz. Uff. 17 settembre 1988, n. 219)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per gli affari regionali e i problemi istituzionali;

Emana il seguente decreto:

(omissis)

Art. 21.
1. L'applicazione nella provincia di Trento dell'art. 9, comma 2, dell'accordo di modificazioni del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 , e dell'intesa stipulata tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 , non pregiudica, ai sensi del punto 5, lettera c), del protocollo addizionale in data 18 febbraio 1984 al predetto accordo, il regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione cattolica così come previsto nei successivi commi.
2. Nella provincia di Trento, pertanto, l'insegnamento della religione cattolica, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti o religiosi, oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente, d'intesa con l'ordinario stesso.
3. L'insegnamento di cui al comma 2 è impartito, secondo le norme stabilite dal vigente Concordato, per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
4. [A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare ed a 15 nella scuola secondaria; le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante] (1).
5. Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 , integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 , è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.
1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 , si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Trento, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

Art. 23.
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , relative all'insegnamento religioso cattolico nelle scuole della provincia di Trento, il sovrintendente scolastico conferisce incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

(omissis)
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(1) Comma abrogato dall'art. 1, del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346.