Decreto Presidente Repubblica 10 febbraio 1983, n.89
D.P.R. 10-2-1983 n. 89, Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
(in Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91.)
(omissis)
Art. 35.
1. In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.
2. L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito – salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato – per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.
3. [A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a 18 nella scuola elementare e a 15 nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante] (1)
Art. 36.
[1. L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si applica anche agli insegnamenti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole] (2).
Art. 37.
[1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , relative all'insegnamento religioso nelle scuole delle provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine conferiscono incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni] (3).
(omissis)
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(1) Comma abrogato dall'art.3 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 345, Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
(2) Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.
(3) Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434.
Dossier:
Scuola e Religione, Italia, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Regioni di confine, Insegnamento della religione cattolica
Natura:
Decreto Presidente Repubblica