Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Febbraio 2008

Decreto Presidente Repubblica 09 gennaio 2008, n.23

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23: “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 39 del 15 febbraio 2008)

Art. 1.
Definizione
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita’ per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

Art. 2.
Convenzione
1. Le convenzioni di cui all’articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalita’ giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea.
2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall’articolo 3, commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
3. Con la stipula della convenzione l’amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all’ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo e’ fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.

Art. 3.
Istanza di convenzionamento
1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall’articolo 2 ne fanno richiesta all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l’istanza di convenzione, deve dichiarare:
a) che l’ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalita’ giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea;
b) che permangono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62;
c) che il coordinamento delle attivita’ educative e didattiche e’affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando
quanto previsto dall’articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Il gestore deve altresi’ dichiarare che, entro trenta giorni dall’apertura dell’anno scolastico, provvedera’ a:
a) fornire un prospetto con l’indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficolta’ di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresi’ il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Art. 4.
Contributo a carico dello Stato
1. Il contributo annuo di cui all’articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficolta’ di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 2, comma 3.
4. L’Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilita’ di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessita’ di inserimento di alunni con disabilita’ o con difficolta’ di apprendimento.
5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.
6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia’ parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 5.
Adempimenti dell’amministrazione scolastica statale
1. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell’Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Le spese per la registrazione dell’atto di convenzione sono a carico del gestore.

Art. 6.
Durata della convenzione
1. La convenzione, con la decorrenza di cui all’articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria puo’ recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della
chiusura dell’anno scolastico.
2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parita’ scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parita’ scolastica.
3. Nei casi di gravi irregolarita’ di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell’erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della
convenzione, ai sensi dell’articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.
Modifiche della convenzione
1. Per l’aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all’atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalita’ di cui all’articolo 3, richiede l’atto modificativo della convenzione
all’Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall’Ufficio scolastico
regionale.

Art. 8.
Norme finali
1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.