Decreto Presidente Repubblica 08 gennaio 2001, n.41
Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41: “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999)”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 57 del 9 marzo 2001)
Il Presidente della Repubblica
(omissis)
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione e la locazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, non suscettibili neanche temporaneamente di utilizzazione per uso governativo, in favore dei soggetti individuati dall’articolo 1, commi 1 e 7, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, nonché dalle altre disposizioni speciali in materia.
Articolo 2
(Competenza alla stipula ed approvazione degli atti di concessione e dei contratti di locazione)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Direttore del competente ufficio del territorio adotta gli atti e stipula i contratti relativi alle concessioni ed alle locazioni di cui all’articolo 1.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono sottoposte all’approvazione del Direttore compartimentale che si intende negata in caso di infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla data di ricezione.
3. Fino alla piena operatività del subentro dell’Agenzia del demanio previsto dall’articolo 11, le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono comunque deliberate dalla Direzione centrale del demanio nei termini e con gli effetti di cui al comma 2.
Articolo 3
(Presentazione delle domande e accertamento preliminare)
1. I soggetti interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano al competente Ufficio del territorio una domanda nella quale sono indicati i dati identificativi dell’immobile e le finalità di utilizzo. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le ulteriori indicazioni da inserire nelle domande.
2. L’Ufficio del territorio verifica preliminarmente che l’immobile, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche dello stato di conservazione ed alla destinazione urbanistica, non sia in grado di soddisfare, neanche temporaneamente, concrete ed immediate esigenze governative.
3. Nel caso in cui l’immobile sia ubicato nell’area metropolitana di Roma l’Ufficio competente richiede altresì all’Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi il preventivo nulla-osta in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione indicata dal richiedente con i piani di programmazione negoziata relativi alla rilocalizzazione degli uffici pubblici. Decorso inutilmente il temine di 30 giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato.
4. L’ufficio del territorio comunica nel termine di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 e, in caso favorevole, provvede alla comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 4
(Procedimento)
1. Il responsabile del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 5 con riguardo all’ipotesi di domande concorrenti, cura l’istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’utilizzo proposto.
2. A far data dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, qualora la concessione abbia ad oggetto beni immobili di interesse storico e artistico essa è sottoposta all’autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, rilasciata nell’ambito e nei limiti stabiliti dal medesimo regolamento.
3. Il dirigente dell’ufficio competente, su proposta del responsabile del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove ravvisi la necessità di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o a fini di acquisizione di intese, assensi, nulla osta o pareri comunque denominati o su motivata richiesta delle amministrazioni interessate.
4. All’esito dell’istruttoria, il responsabile del procedimento. entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 3, formula all’organo competente ai sensi dell’articolo 2, una proposta motivata di provvedimento corredata dall’indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l’immobile viene concesso o locato, del canone reputato congruo in rapporto alla rilevanza dell’attività svolta dal richiedente ed all’entità delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna a eseguire.
5. L’organo competente ai sensi dell’articolo 2 provvedimento nel termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta, conseguenza all’adozione dei relativi atti.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5. la domanda si intende non accolta.
Articolo 5
(Domande concorrenti)
1. Nell’ipotesi di presentazione di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente che proponga di avvalersi del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità, ovvero che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
2. In caso di richiesta di rinnovo è data preferenza, a parità di condizioni sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito e degli investimenti assicurati, alle domande di rinnovo delle concessioni già assentite e delle locazioni già stipulate. A tal fine le domande di rinnovo devono essere presentate entro sei mesi della cessazione del rapporto e corredate dai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1.
Articolo 6
(Controllo gestionale)
1. La documentazione relativa agli atti in ordine ai quali si verificano le ipotesi di conclusione negativa del procedimento viene trasmessa, a cura dell’Ufficio competente a deliberare. al servizio preposto al controllo gestionale dell’amministrazione.
Articolo 7
(Requisiti della concessione)
1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l’amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l’opportunità. in considerazione di particolari finalità perseguite dall’ente richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell’ipotesi in cui si imponga al concessionario l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.
2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 % del valore determinato dall’ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l’ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alle variazione accertata dall’ISTAT dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
3. E’ vietata la sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione.
4. L’amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo.
5. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all’immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.
6. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le ipotesi di decadenza, la procedura e gli effetti relativi, l’ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e le relative modalità di pagamento, nonché eventuali ulteriori clausole.
Articolo 8
(Locazioni di beni patrimoniali)
1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni:
a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di 19 anni, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 7, comma 1;
b) il canone è stabilito in misura non superiore al 10 % del valore locativo indicato dall’osservatorio del mercato immobiliare;
c) previsione del divieto di sub-locare l’immobile;
d) previsione dell’acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all’immobile alla proprietà dello Stato, allo scadere della locazione;
e) riserva per l’amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi.
2. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.
Articolo 9
(Rilevazione dati)
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per consentire la rilevazione del grado di redditività dei beni immobili statali, la Direzione centrale del demanio e gli Uffici del territorio provvedono a rilevare. mediante procedure informatiche curate in raccordo con l’Osservatorio del mercato immobiliare, le concessioni e le locazioni, rispettivamente assentite o stipulate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine vanno indicati:
a) il soggetto beneficiario;
b) la natura giuridica. gli identificativi catastali e la consistenza del bene;
c) gli estremi e la durata dell’atto stipulato nonché gli estremi del decreto di approvazione;
d) l’ammontare del canone annuo determinato sulla base dei valori in comune commercio;
e) la misura del canone applicato;
f) le condizioni contrattuali relative agli oneri posti a carico del beneficiano.
2. L’ufficio del territorio effettua una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, per accertare che l’immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell’atto di concessione o locazione e per assicurarsi circa lo stato manutentivo, nonché per indicare le eventuali opere di manutenzione cui l’immobile necessiti con la precisa indicazione del termine entro il quale portarle a compimento.
Articolo 10
(Archivio informatizzato e sito informatico)
1. L’Amministrazione finanziaria cura la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle locazioni e concessioni in corso di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sugli immobili da dare in locazione e concessione. coordinando a tal fine anche le forme di utilizzazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare, nonché la predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione di informazioni sui beni immobili disponibili per l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati indicati da specifiche disposizioni legislative. Il responsabile del procedimento verifica che venga assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per la pubblicazione nel sito informatico degli elementi informativi sull’immobile disponibile. prima della stipula dell’atto di concessione o del contratto di locazione.
2. Ai fini della formazione dell’elenco dei beni immobili disponibili per concessioni e locazioni, in relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Amministrazione finanziaria segnala alla competente Soprintendenza l’eventuale disponibilità di immobili che presentino particolari caratteristiche d’ordine storico, architettonico. artistico o comunque culturale, per le indicazioni di competenza.
Articolo 11
(Agenzia del demanio e rapporti con l’Amministrazione finanziaria)
1. L’Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la predetta Agenzia può altresì avvalersi della collaborazione dell’Osservatorio del mercato immobiliare, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il Ministro delle finanze indica all’Agenzia del demanio, ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, le priorità ed i criteri generali sull’utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per concessioni e locazioni di cui alla legge Il luglio 1986, n. 390, aggiornabili annualmente.
Articolo 12
(Disposizioni finali ed abrogazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 11 luglio 1986, n. 390; decreto del Ministro delle finanze 25 febbraio 1987; articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 13
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Autore:
Presidente della Repubblica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Locazione, Beni immobili demaniali, Ordini religiosi
Natura:
Decreto Presidente Repubblica