Decreto Presidente Repubblica 07 marzo 1975, n.192
Decreto del Presidente della Repubblica, 7 marzo 1974, n. 192 con quale, sulla proposta del Ministro dell’interno, viene approvato il nuovo statuto dell’istituto di culto acattolico denominato “Chiesa Evangelica luterana in Italia”, in Roma
(in Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154)
Registrato alla Corte del Conti il 4 giugno 1975
(omissis)
Allegato
Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia
A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono riuniti, per deliberare delle rispettive assemblee parrocchiali, nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia.
La Chiesa si è data, per mezzo del suo Sinodo, uno Statuto il quale è stato definitivamente approvato nell’anno 1958 e confermato con il riconoscimento della Chiesa come persona giuridica da parte della Repubblica Italiana nell’anno 1961 .
Nel perfezionamento degli ordinamenti vigenti lo Statuto della Chiesa viene modificato nel seguente nuovo testo.
I. Disposizioni Generali
Art.1
La Chiesa è fondata per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio sul Vangelo di Gesù Cristo, così come è dato dalla Sacra Scrittura del Vecchio e Nuovo Testamento e testimoniato nelle professioni della Chiesa originaria e nella Confessione di Augsburg dell’anno 1530.
Art. 2
La Chiesa con i suoi membri e le sue parrocchie si impegna per la giusta predicazione della parola di Dio e la somministrazione secondo istituzione dei sacramenti, per la testimonianza pubblica e per il servizio della carità.
Art. 3
Tra le parrocchie della Chiesa esiste unità di pulpito e della Comunione.
Art. 4
La Chiesa è nell’unione della cristianità ecumenica. Essa afferma la collaborazione di tutte le Chiese cristiane.
Art. 5
La Chiesa è persona giuridica. Essa ha la sua sede in Roma.
Art. 6
La Chiesa e le sue Parrocchie regolano i propri affari indipendentemente nel quadro dell’ordinamento generale. La loro indipendenza non viene toccata né dalla collaborazione nella cristianità ecumenica né dai rapporti convenzionali con le singole Chiese del mondo ecumenico.
Art. 7
1. La qualità di membro della Chiesa si acquista con l’ammissione in una delle sue Parrocchie. Presupposto per l’ammissione in una Parrocchia è il Santo Battesimo. L’acquisto della qualità di membro della Chiesa da parte di cristiani evangelici di altre confessioni comprende l’impegno da parte loro di accettare Parola e Sacramento secondo l’ordinamento della Parrocchia.
2. La qualità di membro termina con il ritiro della Parrocchia
Art. 8
Parrocchie, che fino ad ora non fanno parte della Chiesa, possono aderirvi, con il riconoscimento di questo Statuto. Sull’ammissione delibera il Sinodo, previo esame dei presupposti da parte del Concistoro con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.
Con l’ammissione, i membri della Parrocchia diventano contemporaneamente membri della Chiesa.
Questo verrà stabilito nello Statuto della parrocchia.
Art.9
1. 1.Una Parrocchia facente parte della Chiesa può, con delibera dell’assemblea parrocchiale, uscire dalla comunità della Chiesa. La delibera presuppone che il consiglio della parrocchia o un numero di membri della parrocchia, stabilito nello statuto della Parrocchia richieda tale ritiro.
2. La decisione dell’assemblea parrocchiale deve essere presa con la maggioranza di due terzi del numero dei presenti aventi diritto di voto. La delibera deve essere ripetuta in una seconda assemblea parrocchiale con la stessa maggioranza. In entrambe le assemblee la facoltà di delibera dev’essere espressamente accertata. Tra le due assemblee deve intercorrere un periodo di almeno quattro mesi.
3. Prima della convocazione della prima assemblea deve essere dato modo al Concistoro e al comitato di conciliazione del Sinodo, con la comunicazione dell’ordine del giorno, di prendere posizione e di tentare di raggiungere un accomodamento. Se rimane ferma la domanda per il ritiro secondo il paragrafo 1, secondo comma, il Concistoro e il Comitato di conciliazione del Sinodo devono essere invitati tempestivamente all’assemblea parrocchiale; i loro rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.
4. La delibera sul ritiro acquista validità con la chiusura dell’anno finanziario della Chiesa.
5. Per la riammissione di una Parrocchia ritiratasi vale l’articolo 8 dello Statuto.
II. Le parrocchie
Art.10
Le Parrocchie sono le portatrici della vita ecclesiastica nel loro rispettivo ambito. Esse regolano ed amministrano indipendentemente i loro affari, compreso il loro patrimonio, nel quadro degli ordinamenti della Chiesa.
Art. 11
Gli organi della Parrocchia sono l’Assemblea parrocchiale e il Consiglio parrocchiale
Art. 12
1. L’assemblea parrocchiale è composta dai membri della parrocchia aventi diritto di voto.
Diritto di voto ha chi:
a) ha compiuto almeno il 16° anno di età;
b) appartiene alla parrocchia da almeno sei mesi;
c) versa regolarmente un contributo al bilancio della Parrocchia secondo l’ordinamento della Parrochia.
Art. 13
1. I compiti dell’assemblea parrocchiale sono:
a) l’elezione del consiglio parrocchiale;
b) l’elezione del parroco;
c) l’approvazione e modifiche dello Statuto della parrocchia;
d) il discarico del Consiglio Parrocchiale sul rendimento dei conti;
e) l’approvazione del bilancio preventivo.
2. L’assemblea parrocchiale ascolta inoltre il rapporto dell’attività del Consiglio parrocchiale e discute sulle questioni della vita della Parrocchia.
Art.14
1. L’assemblea parrocchiale si riunisce almeno una volta all’anno, su invito del consiglio parrocchiale, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio parrocchiale.
L’assemblea deve essere convocata, se ne fa richiesta un numero di membri della Parrocchia stabilito dallo Statuto della Parrocchia.
2. L’assemblea parrocchiale delibera validamente se è presente almeno un terzo dei membri della parrocchia aventi diritto di voto. Se questo presupposto non si realizza, l’assemblea si riunisce nuovamente, su invito del Presidente, mezz’ora più tardi.
Questa assemblea delibera validamente se il numero dei membri della parrocchia presenti è almeno il doppio del numero dei membri del Consiglio parrocchiale.
3. .Le delibere vengono prese a maggioranza semplice.
Nei casi previsti dagli artt. 9 e 13, co. 1 ( C ) è necessarie la maggioranza du due terzi dei membri presenti aventi diritto al voto.
4.Le decisioni previste dall’Art. 13, co. 1 devono essere comunicate immediatamente al Concistoro della Chiesa.
Art. 15
Il consiglio parrocchiale è composto dai parroci e da membri eletti dall’assemblea parrocchiale, il cui numero e durata di carica viene stabilito dallo Statuto della Parrocchia.
Art. 16
Il consiglio parrocchiale assiste il Parroco nell’adempimento del suo incarico. Esso elegge i membri che la parrocchia invierà al Sinodo. Esso conduce gli affari correnti della parrocchia e la rappresenta nei suoi rapporti giuridici. Esso amministra il patrimonio della parrocchia.
Art. 17
1. Il consiglio parrocchiale si riunisce su invito del presidente almeno tre volte all’anno. Il consiglio deve essere convocato se ne fa richiesta almeno la metà dei suoi membri.
2. Il consiglio parrocchiale delibera validamente quando sono presenti il presidente o il vicepresidente, e almeno la metà dei rimanenti membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice.
Art. 18
Le parrocchie sono sottoposte al controllo della Chiesa. Il controllo si limita all’esame della legittimità delle delibere della Parrocchia e la loro rispondenza agli ordinamenti della Chiesa. Contro i provvedimenti di controllo la Parrocchia può appellarsi al comitato di conciliazione del Sinodo; questo decide definitivamente.
Art. 19
Le parrocchie hanno diritto al servizio di visitazione.
III. I parroci
Art. 20
1. I parroci hanno l’Ufficio della pubblica predicazione e della somministrazione dei sacramenti, della cura delle anime e dell’istruzione nelle loro Parrocchie.
2. I parroci sono indipendenti nell’espletamento del loro incarico e soltanto legati all’obbligo dell’ordinazione e agli ordinamenti della Chiesa.
Art. 21
I parroci costituiscono nel loro insieme la Conferenza dei Parroci.Questa si riunisce regolarmente sotto la direzione del Decano.
Art. 22
1. I parroci sono in rapporto di servizio con la Chiesa. Essi hanno diritto alla protezione e alla previdenza da parte della Chiesa, e in particolare ad un conveniente sostentamento per sé e le loro famiglie.
2. I parroci sono sottoposti alla vigilanza sul servizio e sull’insegnamento da parte della Chiesa.
Art. 23
1. Può essere nominato parroco chi ha compiuto uno studio di teologia riconosciuto dalla Chiesa, ha superato gli esami richiesti ed ha ricevuto l’ordinazione.
2. L’ordinazione può essere conferita dalla Chiesa.
Art. 24
Secondo l’ordinamento della Chiesa, i parroci vengono eletti dalla parrocchia per occupare gli uffici di parroci e sono quindi confermati dalla Chiesa nella loro carica.
Art. 25
1. Se il Concistoro accerta che un parroco ha violato colpevolmente i suoi doveri di ufficio o si è messo in contrasto con i doveri di insegnamento, egli può, nei casi meno gravi, ricevere un ammonimento da parte della Chiesa; in caso di mancanze gravi la sua elezione può venire annullata, su richiesta della Chiesa, da parte dell’assemblea parrocchiale ed essere esonerato dal servizio della Chiesa.
2. Un parroco può essere esonerato soltanto previo accertamento da parte del Comitato di conciliazione del Sinodo. L’esonero richiede una maggioranza di due terzi del numero dei membri parrocchiali presenti aventi diritto al voto.
Art. 26
Il Sinodo determina con sua delibera i regolamenti particolari per i rapporti di servizio dei parroci.
II. Gli organi della Chiesa
Art. 27
La Chiesa è diretta dal Sinodo, dal Concistoro e dal Decano in comune responsabilità.
a) Il Sinodo
Art. 28
1. Il Sinodo è l’organo supremo della Chiesa.
2. In seno all’assemblea del Sinodo collaborano alla direzione della Chiesa i parroci e i membri eletti dalle parrocchie.
3. I membri del Sinodo non sono vincolati ad istruzioni.
Art. 29
1. Il Sinodo si compone dei parroci e di un membro per ciascuna parrocchia. Le parrocchie con più di 200 membri aventi diritto di voto inviano un secondo sinodale.
2. Per i membri delle Parrocchie devono nominare dei sostituti che suppliscono in caso di impedimento.
3. Il Sinodo può nominare, su proposta del Concistoro, fino a quattro membri di Parrocchie come membri del Sinodo.
4. Il Sinodo esercita le sue funzioni per la durata di tre anni.
Art. 30
1. Il Sinodo elegge tra i suoi membri, per la durata della carica del Sinodo stesso, il Preside ed il suo sostituto, nonché il segretario. Il Preside dirige i dibattiti del Sinodo.
2. La prima sessione del Sinodo dopo una nuova elezione viene convocata dal Decano. Egli dirige il dibattito fino alla elezione del Preside, la quale deve essere posta sull’ordine del giorno come primo oggetto da trattare.
Art. 31
1. Il Sinodo si riunisce, su invito del Preside, di regola una volta all’anno per una sessione ordinaria.
2. Il Preside può fissare delle sedute straordinarie.
Egli vi è obbligato, se lo richiede un terzo del numero dei membri del Sinodo oppure il Concistoro, con indicazione del motivo.
3. Il Sinodo delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti. Modifiche di Statuto richiedono due delibere con una maggioranza di due terzi del numero dei membri.
4. Il Sinodo si può dare un proprio ordinamento.
Art. 32
1. Il Sinodo discute tutte le questioni della vita ecclesiastica. Il Sinodo può rivolgersi alle Parrocchie con comunicazioni.
2. Compiti del Sinodo sono in particolare:
b) decidere gli ordinamenti giuridici e, d’accordo con le parrocchie, quelli di culto della Chiesa;
c) eleggere il Decano e il suo sostituto nonché gli altri membri del Concistoro;
d) ricevere il rapporto sull’attività del Decano e discuterlo;
e) decidere sulle istituzioni e sui compiti extra parrocchiali della Chiesa;
f) approvare il bilancio preventivo;
g) dare discarico al Concistoro dopo il rendimento dei conti;
h) discutere e deliberare sulle richieste presentate dalle Parrocchie.
Art. 33
1. Il Sinodo elegge come comitati permanenti il Comitato finanziario e il Comitato di conciliazione (art: 9, 18, 25, co. 2).
2. I membri del Comitato di conciliazione non devono necessariamente appartenere al Sinodo. Tra loro devono possibilmente essere almeno due membri giurisperiti.
Al Comitato di Conciliazione non può prender parte chi appartiene alla Parrocchia di cui si tratta.
3. I Comitati finanziario e di conciliazione deliberano con la composizione di tre membri.
4. Il Concistoro
Art. 34
Il Concistoro conduce l’amministrazione e gli affari correnti della Chiesa.
Art. 35
1. Il Concistoro si compone del Decano quale presidente, del suo sostituto e di tre membri del Sinodo, da questo nominati per la durata della sua carica.
Tra i membri nominati, uno dovrà essere giurisperito.
2. I membri del Concistoro nominano tra loro il Vice-Presidente e il tesoriere.
3. Se il Preside del Sinodo non viene eletto anche quale membro nel Concistoro, egli partecipa alle sedute del Concistoro con voto consultivo.
4. La durata in carica del Concistoro è di tre anni. Dopo la scadenza della carica i membri continuano l’espletamento degli affari fino alla nuova elezione.
Art. 36
1. Il Concistoro si riunisce regolarmente su invito del Presidente: Il Concistoro deve riunirsi se lo richiedono per iscritto due dei suoi membri.
2. Il Concistoro delibera validamente quando sono presenti il Presidente o il Vice-Presidente e due membri.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.
Art. 37
1. Il Concistoro è competente secondo lo Statuto riguardo a tutti i compiti della Chiesa che non siano espressamente assegnati al Sinodo, ai Comitati o al Decano.
Il Concistoro deve dare assistenza alle Parrocchie nella loro attività con compito di consigliere ed occuparsi in maniera possibilmente uniforme di tutte le questioni ecclesiastiche nelle Parrocchie.
2. Al Concistoro incombe in particolare:
a) la vigilanza sulle Parrocchie e sui parroci secondo gli ordinamenti della Chiesa;
b) l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Chiesa del patrimonio della Chiesa, inclusi i negozi giuridici riguardanti gli immobili e i diritti reali;
c) collaborazione per l’insediamento dei parroci;
d) l’amministrazione del patrimonio della Chiesa;
e) la preparazione delle sessioni del Sinodo e la esecuzione delle delibere del Sinodo.
4) La rappresentanza legale della Chiesa spetta al Decano come presidente del Concistoro. In caso di suo impedimento spetta al suo sostituto. In tale rappresentanza egli è vincolato alle delibere del Sinodo e del Concistoro.
Art. 38
I membri del Concistoro adempiono al loro incarico a titolo onorifico.
5. Il Decano
Art. 39
1. Il Decano è il Ministro dirigente della Chiesa.
Al decano incombe la visita e della Parrocchie e dei parroci e l’insediamento dei parroci nei loro uffici. Egli ha diritto di ordinazione e la facoltà di celebrare il culto in tutte le Parrocchie.
Il Decano rappresenta la Chiesa nei suoi rapporti esterni. Egli cura in particolare i rapporti ecumenici della Chiesa.
Art. 40
1. Il Decano viene eletto dal Sinodo, previo parere della conferenza dei parroci, tra i parroci della Chiesa, per una durata di carica di cinque anni. Egli espleta la sua carica insieme con il suo incarico precedente; egli conserva il suo ufficio parrocchiale.
2. Per il sostituto del Decano vale per quanto di ragione il par. 1.
Patrimomio e finanze
Art.41
1. 1.La Chiesa è titolare dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare dalla stessa acquistato o pervenutole con donazioni o per testamento.
2. Il Concistoro può disporre dei diritti patrimoniali della Chiesa soltanto con il consenso del comitato finanziario del Sinodo.
Art. 42
1. 1.Le Parrocchie sono proprietarie dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare da essa acquistato o pervenuto con loro donazioni o per testamento.
2. Nell’amministrazione del loro patrimonio le parrocchie devono tener conto dei bisogni e dei compiti della Chiesa. Esse partecipano agli oneri della Chiesa con contributi obbligatori.
Art. 43
1. Il bilancio della Chiesa viene finanziato dai suoi introiti, dai contributi obbligatori delle Parrocchie e dai contributi di terzi. Il progetto di bilancio preventivo viene preparato dal Concistoro e discusso dal Comitato finanziario prima di venir sottoposto al Sinodo
2. Il controllo contabile incombe ai revisori dei conti nominati dal Sinodo e deve essere eseguito entro tre mesi dalla fine dell’anno finanziario, sia dal punto di vista sostanziale che da quello contabile.
I revisori dei conti ne fanno rapporto al Sinodo alla sua prossima sessione.
Approvato dalla riunione del Sinodo della CELI dal 22 al 24 maggio 1971.
Art. 44
In caso di scioglimento della Chiesa il suo patrimonio viene ripartito tra le Parrocchie tenendo conto dei contributi obbligatori da loro versati e della destinazione della contribuzione di terzi. Sulla ripartizione decide definitivamente il Sinodo.
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Approvato dalla riunione del Sinodo della CELI dal 22 al 24 maggio 1971
RICONOSCIMENTO DEL NUOVO STATUTO DELLA CELI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 marzo 1975, n. 192
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
_CELI - Luterani_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Membri, decano, Concistoro, Comunità ecclesiale, Fondamenti dottrinari, Sinodo, Recesso, Sacramenti, Ammissione, Missione, Celi, Appartenenza, Battesimo, Scopo, Amministrazione, Organi, Patrimonio, Parrocchia, Ministri di culto
Natura:
Decreto Presidente Repubblica