Decreto Presidente Repubblica 03 gennaio 1991, n.1
Decreto del Presidente della Repubblica, 3 gennaio 1991, n. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTA l’istanza con la quale (…), Presidente e legale rappresentante dell’Unione Buddhista
Italiana – U.B.I. – con sede in Pomaia (PISA), chiede il riconoscimento della personalità
dell’ente medesimo, costituito con atto 17 aprile 1985 (:…), nonché l’approvazione dello
statuto e l’autorizzazione ad accettare donazioni;
VISTO lo statuto dell’ente;
VISTI gli artt. 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159, 10 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 e 3 della legge 26 febbraio 1982 n. 58;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
VISTO l’articolo 2, comma 3, lettera l) della legge 23 agosto 1988 n. 400
SULLA proposta del Ministro dell’Interno;
DECRETA
ART. 1
E’ riconosciuta la personalità giuridica dell’Unione Buddhista Italiana – U.B.I. – con sede in Pomaia (PISA).
ART. 2
E’ approvato lo statuto dell’ente allegato all’atto pubblico 7 giugno 1990 repertotio n. 47110 (…) composto di 21 articoli, che sarà vistato dal Ministro proponente.
ART. 3
(omissis)
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato, sotto forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma 3 gennaio 1991
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
_UBI - Buddhisti_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Personalità giuridica, Statuto, Unione Buddhista Italiana, Approvazione
Natura:
Decreto Presidente Repubblica