Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Ottobre 2006

Decreto Presidente Giunta Regionale 28 giugno 2006, n.202

Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2006, n. 202: “Regolamento per l’attuazione degli interventi previsti dall’Art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile. Approvazione”.

(da “Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all’Art. 4, commi 66 – 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizzano l’Amministrazione regionale alla concessione di contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore degli enti locali, delle comunita’ parrocchiali e di soggetti
pubblici e privati a sostegno delle iniziative di recupero, sistemazione, adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri di’ aggregazione giovanile, nonche’ per l’acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;

Visti il decreto del Presidente della Regione n. 09/Pres. dell’11 gennaio 2002, con il quale e’ stato approvato il Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalita’ per la concessione dei contributi predetti, nonche’ il decreto del Presidente della Regione n. 029l/Pres. dell’8 settembre 2005 che ha modificato il regolamento medesimo;

Attesa la necessita’ di ridefinire in via regolamentare detti criteri e modalita’, alla luce dell’esperienza operativa maturata nel tempo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del settore considerato e provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopracitati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l’Art. 30;

Visto l’Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2006, n. 1412;

Decreta:

E’ approvato il «Regolamento per l’attuazione degli interventi previsti dall’Art. 4, commi 66 – 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

(Omissis)

Art. 1.
F i n a l i t a’

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalita’ per l’attuazione degli interventi previsti dall’Art. 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio
2001, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.

Art. 2.
Oggetto e beneficiari degli interventi

1. Gli interventi di cui all’Art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi annui ventennali a favore di enti locali, comunita’ parrocchiali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro, a titolo di concorso nelle spese da essi sostenute per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli
oratori e di centri di aggregazione giovanile, nonche’ per l’acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tali scopi.

Art. 3.
Modalita’ e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformita’ al modello di cui all’allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro il
31 marzo di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) progetto di massima dell’iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l’altro, l’effettiva destinazione della struttura a centro di aggregazione giovanile;
b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all’Amministrazione regionale;
c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto e cariche sociali, qualora non gia’ in possesso del servizio.
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all’allegato A, previsto al comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare
nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.
Criteri e modalita’ di valutazione delle domande

1. Le domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;
b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario;
c) iniziative che hanno ad oggetto l’ampliamento ed il miglioramento di strutture gia’ esistenti, finalizzati ad aumentare in modo significativo l’utilizzo delle strutture stesse;
d) iniziative di particolare interesse per rilevante impatto sociale e territoriale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani, in localita’ carenti di centri di aggregazione giovanile.
2. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalita’ della legge si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentito un apposito Comitato consultivo.
3. Il Comitato consultivo di cui al comma 2 e’ costituito con decreto del Presidente della Regione ed e’ composto dall’assessore regionale competente in materia di attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, o da un suo delegato, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone Concordia e Vittorio Veneto, nonche’ da un rappresentante della sezione regionale dell’ANCI.

Art. 5.
Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. I contributi annui ventennali sono concessi nella misura del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. La realizzazione delle iniziative di cui all’Art. 2 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l’oggetto e le finalita’ dell’iniziativa per la quale il contributo e’ stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso.
4. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.
5. Non e’ ammesso il trasferimento del contributo gia’ concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Art. 6.
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all’Art. 3, comma 1, ancorche’ non redatte in conformita’ al modello ivi previsto, purche’ integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all’articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

Art. 8.
Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:
a) il decreto del Presidente della Regione n. 09/Pres. dell’11 gennaio 2002 (regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalita’ nella concessione degli incentivi di cui alla legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 66 e seguenti);
b) il decreto del Presidente della Regione di modifica n. 0291/Pres. dell’8 settembre 2005 (Modifica al regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalita’ nella concessione degli incentivi a sostegno delle iniziative aventi ad oggetto il potenziamento della rete giovanile dei ricreatori, degli oratori e
dei centri di aggregazione giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2002, n. 09/Pres.).

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis)