Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto Presidente Giunta Regionale 09 marzo 2000, n.8

Decreto del Presidente della Giunta regionale
9 marzo 2000, n. 8: “Concessione di contributi per la conservazione degli archivi privati ed ecclesiastici”.

(Da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige” n. 22 del 23 maggio 2000)

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi provinciali per la conservazione di archivi privati ed ecclesiastici, in attuazione dell’art. 30 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, sull’ordinamento degli archivi e sull’istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige.

Art. 2.
Interventi ammessi a contributo
1. I contributi vengono concessi solo al detentori degli archivi posti sotto tutela ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge provinciale 13 dicembre 1985. n. 17, e successive modifiche.
2. Presupposto per la concessione di contributi e’ la stipula di un contratto che disciplini le modalita’ di sicurezza, conservazione, inventariazione e consultazione dell’archivio stesso
3. Sono ammessi a contributo, nei limiti di seguito specificati, i seguenti interventi:
a) adattamento dei locali ad uso archivio: installazione di porte antincendio, esecuzione di lavori di miglioria a pavimenti e pareti, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta;
b) climatizzazione dell’archivio: lavori di deumidificazione dei muri, installazione di un impianto di climatizzazione, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta;
c) sicurezza dell’archivio: estintori e segnalatori d’incendio, allarme antifurto, fino al 60 per cento della spesa riconosciuta;
d) arredamento dell’archivio: contenitori per archivio, armadi e scaffali antincendio, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta;
e) lavori di riordino e di inventariazione nonche’ materiali d’imballo specifici per archivi, fino all’80 per cento della spesa riconosciuta;
f) restauro di documenti d’archivio, fino all’80 per cento della spesa riconosciuta.
4. Gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dall’Archivio provinciale.

Art. 3.
Domanda
1. Le domande devono essere presentate dal rispettivo proprietario, possessore o detentore o dal rappresentante legale dell’ente interessato.
2. La domanda deve essere presentata su apposito formulario dell’archivio provinciale, corredata dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) piano di finanziamento;
c) dichiarazione di non percepire altro contributo provinciale per i lavori previsti, ovvero indicazione dei contributi provinciali richiesti o gia’ concessi.
3. Le domande vanno presentate all’archivio provinciale entro il 31 marzo dell’anno in corso.

Art. 4.
Istruttoria
1. All’istruttoria delle domande provvede l’archivio provinciale, il quale, per ogni singola domanda da ammettere a contributo, redige un’apposita relazione sulla necessita’ ed urgenza dei lavori e formula una proposta sull’ammontare del contributo da concedere.

Art. 5.
Concessione e liquidazione
1. I contributi vengono concessi dalla giunta provinciale.
2. La liquidazione dei singoli contributi avviene in seguito a verifica dei lavori sovvenzionati da parte di un funzionario dell’archivio provinciale.

Art. 6.
Controlli
1. L’archivio provinciale puo’ controllare i lavori in ogni momento tramite i propri funzionari.

Art. 7.
Abrogazioni
1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 24 settembre 1987, n. 19, e successive modifiche, e’ abrogato. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 marzo 2000
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2000 Registro n. 1, foglio n. 23