Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Aprile 2010

Decreto Presidente Giunta Regionale 04 giugno 2009, n.149

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Decreto del PResidente della Regione, 4 giugno 2009, n. 149: "Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2007 di cui al comma 3 dell’articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)".

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i requisiti e le modalità di accesso, l’entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall’1 gennaio 2007.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
b) primo figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nel cui nucleo familiare di appartenenza, non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
c) figlio successivo al primo: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nato o adottato successivamente al primo figlio;
d) figli gemelli: i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
e) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Art. 3
(Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda)

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:
a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell’Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 4
(Requisiti)

1. L’assegno è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell’adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1 gennaio 2007.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere residente, da almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel caso di residenza non continuativa
nel territorio nazionale la somma dei diversi periodi di residenza inferiori a dieci anni deve risultare pari o superiore a dieci anni;
b) aver prestato attività lavorativa, per almeno dieci anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il genitore e il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l’assegno devono in ogni caso essere residenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda di assegno.

Art. 5
(Limiti di reddito)

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita o adozione è richiesto l’assegno è valutato con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 109/1998.
2. L’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad euro 30.000,00 (trentamila).
3. L’attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.

Art. 6
(Importo dell’assegno)

1. L’importo dell’assegno è differenziato a seconda che il minore per la cui nascita o adozione sia richiesto il beneficio sia primo figlio, figlio successivo al primo o nato da parto gemellare.
2. Nel caso di nascita o adozione di un primo figlio è concesso l’importo base dell’assegno compreso tra un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ed un massimo di euro 1.000,00 (mille).
3. Nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo e di figli gemelli, l’importo base dell’assegno di cui al comma 2 è aumentato di un valore compreso tra un minimo del trenta ed un massimo del cento per cento.
4. Gli importi effettivi dei benefici di cui ai commi 2 e 3 sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.
5. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 4 è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
6. I Comuni possono integrare l’importo fissato con fondi propri.

Art. 7
(Termine e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente alla data di presentazione della stessa.
2. La domanda è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto l’assegno, salvo quanto previsto dall’articolo 11.
3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.
4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e da un’attestazione dell’ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall’articolo 5.

Art. 8
(Procedimento di erogazione dell’assegno)

1. I Comuni provvedono all’istruttoria delle domande ed alla concessione ed erogazione dell’assegno a favore degli aventi diritto.
2. La Regione rimborsa ai Comuni le spese sostenute per l’erogazione dell’assegno agli aventi diritto, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, e salvo quanto previsto dall’articolo 11.
3. I Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute, entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo.
4. Con il decreto di approvazione della rendicontazione di cui al comma 3, la Regione contestualmente eroga l’eventuale saldo per la copertura finanziaria degli assegni erogati nell’anno antecedente ed un acconto per la copertura finanziaria degli assegni da attribuire nell’anno in corso, nella misura dell’ottanta per cento della quantificazione definitiva dell’anno precedente, o nella diversa misura indicata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4. Qualora, all’esito della rendicontazione, residuino somme in eccedenza rispetto alle risorse trasferite dall’Amministrazione regionale, dette somme sono computate nell’acconto erogato per l’anno in corso.
5. Con la deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 4, possono essere individuate modalità informatizzate di acquisizione delle domande e di gestione dei relativi dati.

Art. 9
(Cumulabilità)

1. Ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 11/2006, l’assegno di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

Art. 10
(Monitoraggio e valutazione d’impatto della misura)

1. I Comuni forniscono alla Regione i dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione d’impatto della misura.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2007 e prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di assegno è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’erogazione dei fondi, da parte della Regione ai Comuni, per la copertura finanziaria degli assegni relativi alle nascite ed adozioni di cui al comma 1, può essere disposta in via anticipata ed in un’unica soluzione, sulla base dei dati definitivi comunicati dai Comuni relativamente alle domande accolte nel periodo considerato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati, in base alle risorse finanziarie disponibili e con le modalità di cui all’articolo 6, gli importi degli assegni relativi alle nascite ed adozioni di cui al comma 1, anche in misura differenziata per anno di nascita.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.