Decreto Presidente Giunta Regionale 03 agosto 2004, n.46
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46: “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 33 del 13 agosto 2004)
(Omissis)
SEZIONE III – Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per l’ospitalità
ARTICOLO 28
(Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 14 della l.r. 30/2003)
1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, oltre a quanto previsto all’articolo 21 della legge, deve essere individuato all’interno degli edifici aziendali un locale di dimensioni commisurate all’entità dell’attività autorizzata, da destinare all’accoglienza degli ospiti.
(Omissis)
Autore:
Regione Toscana
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Strutture ricettive, Attività culturali, Attività ricreative, Turismo religioso
Natura:
Decreto Presidente Giunta Regionale