Decreto ministeriale 30 maggio 2014
Decreto 30 maggio 2014: "Individuazione delle modalita' di deduzione dall'IRPEF delle erogazioni liberali effettuate a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale",
(GU 12 giugno 2014, n. 134)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 luglio 2012, n. 126, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;
Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 126 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 20 della citata legge n. 126 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alle deduzioni di cui al comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato l'accordo raggiunto con l'Arcidiocesi in data 29 ottobre 2013;
Decreta:
Art. 1
Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.
1. Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Arcidiocesi contenente la causale dell'erogazione liberale;
b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Arcidiocesi, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale.
2. In caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Arcidiocesi su appositi stampati predisposti e numerati dalla stessa e contenenti: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale
dell'erogazione liberale.
3. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.
Roma, 30 maggio 2014
Il Ministro: Padoan
Autore:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dossier:
Confessioni religiose, _UBI - Buddhisti_, Libertà religiosa, Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Erogazioni liberali, Deducibilità, Irpef, Unione Buddhista Italiana, Finanziamento delle confessioni religiose, Attività di religione o di culto, Rimborso spese dei ministri di culto, Ricevuta di versamento, Quietanza liberatoria
Natura:
Decreto ministeriale