Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto ministeriale 30 maggio 2002

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto: “Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria E.H. H. ,di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all’esercizio in Italia della professione di insegnante”, 30 maggio 2002.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 222 del 21 Settembre 2002)

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 12, com-mi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l’insegnamento acquisiti nella
Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 10 del citato
decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell’esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l’interessata è abilitata nel Paese
che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l’esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell’altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l’art. 12, com-ma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall’interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che:
la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:
diploma di istruzione superiore: “Magistra der Theologie” Kombinierte Religionspädagogik und Romanistik – Franzsisch -Studienzweig Franzsisch (Lehramt an hheren Schulen), rilasciato il 20 maggio 2000 presso la “Leopold Franzens Universität” di Innsbruck;
certificato di abilitazione: “Bestätigung” rilasciato dal “Landesschulrat für Tirol” a Innsbruck il 3 ottobre 2001,posseduti dalla cittadina comunitaria:
cognome: H;
nome: E. H.;
nata a: Innsbruck (Austria);
il: ;
nazionalità: austriaca,comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l’esercizio della professione di insegnante,
costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all’esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A “Lingua straniera” – francese; 46/A “Lingue e civiltà straniere” – francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.