Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 29 ottobre 1996

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1996: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’associazione “Chiese Elim in Italia”, in Milano”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 269 del 16 novembre 1996)

Ministro dell’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull’istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici; Vista la richiesta prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima, dall’associazione “Chiese Elim in Italia”, con sede in Milano, rappresentata dal suo rappresentante legale, sig. Giuseppe Piccolo; Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903; Visto il verbale in data 27 settembre 1996 relativo alle intese raggiunte, in termini dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 903 sopra menzionata, con il rappresentante legale dell’associazione “Chiese Elim in Italia”;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dell’associazione “Chiese Elim in Italia”, con sede in Milano, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell’associazione “Chiese Elim in Italia” deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell’organismo, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;
b ) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;
c ) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;
d ) certificato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.
Art. 3. – Il rappresentante legale dell’associazione “Chiese Elim in Italia” trasmetterà alla direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a ) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno all’associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell’associazione “Chiese Elim in Italia”, trasmetterà all’Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 7. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 850, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 8. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 9. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.