Decreto ministeriale 28 novembre 2005
Decreto ministeriale 28 novembre 2005: “Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell’asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140“.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 283 del 5 dicembre 2005)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell’asilo, di seguito denominato «Fondo»;
Considerato che ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, il Ministro dell’interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca; ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge e che non é accolto nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto;
Visto il proprio decreto in data 18 luglio 2005 con il quale é stata adottata la ripartizione del Fondo per l’anno 2005, in attuazione dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005, n. 3425, che ha autorizzato il Ministro dell’interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall’art. 1-sexies del decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l’art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno si provvede all’eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all’art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato» di seguito denominato «regolamento»;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il parere nel termine di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» di seguito denominato «decreto legislativo».
Art. 2.
Presentazione della domanda
1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, come definiti dall’art. 2, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera, in duplice copia, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell’amministrazione o dell’ente locale, utilizzando l’apposito modello riportato nell’allegato B al presente decreto, unitamente alla documentazione specificata nel medesimo allegato e indicata nelle linee guida contenute nell’allegato A al presente decreto.
2. E’ ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata o come unione o consorzio. Una seconda domanda é ammissibile, nel rispetto del limite di cui all’art. 3, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi di cui all’art. 6, comma 1. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale é ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal comma 4.
3. La domanda é corredata da una relazione illustrativa in cui é descritto l’aspetto gestionale, tecnico e finanziario degli interventi e la loro conformità alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.
4. Le domande sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, di seguito denominato «Dipartimento», a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento della ripartizione del Fondo. Le domande spedite dopo la decorrenza del termine sono inammissibili.
5. In fase di prima applicazione, per la ripartizione 2006, gli enti locali presentano la domanda, a pena di decadenza dalla ripartizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Condizioni per l’ammissione della domanda
1. Sono ammesse alla ripartizione del Fondo solo le domande relative a servizi che:
a) sono compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell’allegato A e operativi, ovvero che entrano in attività il 1° gennaio dell’anno per il quale é chiesto il contributo;
b) prevedono una pluralità di servizi fra quelli indicati nelle categorie di cui alle linee guida, attraverso interventi coordinati nell’ambito di un unico progetto in cui é sempre prevista l’erogazione dell’accoglienza. La mancata previsione di una categoria di servizi non determina l’inammissibilità della domanda se giustificata da fattori oggettivi della realtà territoriale locale che ne impediscono l’attivazione da specificare nella relazione di cui all’art. 2, comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio é presente e operativo un Centro di identificazione, la domanda può prevedere anche i servizi da attivare ai sensi dell’art. 11, comma 2, del regolamento nell’ambito degli stessi Centri, con la previsione della prosecuzione dell’intervento, in proprie strutture, al momento dell’uscita dal Centro di identificazione dello straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria;
c) riservano alla rete nazionale una percentuale minima del sessanta per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. I posti disponibili per l’accoglienza dei richiedenti asilo, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo. All’occupazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell’interno, tramite il Servizio centrale di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti ad altre tipologie di beneficiari rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo.
L’assegnazione é effettuata assicurando prioritariamente l’accoglienza degli stranieri interessati presenti sul territorio dell’ente locale erogatore del servizio;
d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero e a persona é individuato dal rapporto fra costo complessivo del servizio come descritto nella domanda e numero dei posti in accoglienza.
2. Per i servizi di accoglienza il numero dei posti di ricettività non deve essere inferiore a quindici posti e non superiore a:
a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;
e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;
f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.
3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di cui all’art. 5 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nella relazione di cui all’art. 2, comma 3, acquisito il parere del Servizio centrale e in presenza di risorse disponibili sul Fondo.
Art. 4.
Costi ammissibili nel piano finanziario
1. Alla domanda di contributo é allegato, a pena di inammissibilità, il piano finanziario secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all’allegato B.
2. Non sono ammissibili per la ripartizione del Fondo, i costi per l’acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda. Tali costi possono essere indicati nella quota di contributo dell’ente locale.
3. I costi di adeguamento delle strutture da adibire per l’erogazione dei servizi sono ammissibili solo per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
4. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili per un ammontare complessivo non superiore al 2% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
Art. 5.
Commissione di valutazione delle domande di contributo
1. Ai fini della valutazione delle domande di cui all’art. 2, con provvedimento del capo del Dipartimento é istituita una commissione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla commissione, come componente effettivo, un funzionario dell’Ufficio in Italia dell’ACNUR. La segreteria della commissione é curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento. Per le attività di segreteria la commissione può avvalersi del supporto tecnico del Servizio centrale. La partecipazione alla commissione non comporta compensi e rimborsi. La commissione é validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Alla commissione é affidato il compito di valutare l’ammissibilità della domanda e la conformità delle richieste di contributo alle linee guida contenute nell’allegato A del presente decreto nonché di formare la graduatoria delle domande di contributo assegnando i punteggi secondo le modalità stabilite dall’art. 7.
3. La commissione, ove ritenuto necessario, chiede all’ente locale la modifica del numero dei posti in accoglienza, dei servizi ovvero il completamento della documentazione da allegare alla domanda. Nella richiesta di modifica o completamento, la commissione assegna all’ente locale interessato un termine per far pervenire l’adeguamento della domanda. L’inosservanza del termine determina l’inammissibilità della domanda.
Art. 6.
Ripartizione del Fondo
1. Sono ammessi prioritariamente alla ripartizione del contributo, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie più vulnerabili dei beneficiari per una capacità ricettiva complessiva fissata secondo le modalità indicate dal comma 3 per la capacità ricettiva generale. A tal fine per categorie più vulnerabili si intendono: disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, vittime di tortura e/o di violenza, minori non accompagnati, anziani. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, é ammessa a tale ripartizione, per il numero totale di posti, anche la domanda che é compresa nella capacità ricettiva stabilita solo per una parte dei posti in accoglienza. Esaurita la quota di ripartizione prioritaria gli ulteriori servizi sono inseriti nella graduatoria generale secondo i criteri ordinari.
2. Il piano di ripartizione del Fondo é definito dalla commissione di cui all’art. 5, assegnando al singolo ente locale, sulla base delle graduatorie stilate, un sostegno finanziario comunque non superiore all’ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell’ottanta per cento può essere superato, in presenza di risorse disponibili nel Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo.
3. Per l’assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto del contributo dell’ente locale, dell’entità delle risorse disponibili e fino a copertura, da parte dei progetti in graduatoria, del numero dei posti di ricettività complessiva stabilito in fase di prima applicazione nelle linee guida di cui all’allegato A e, per gli anni successivi, con provvedimento del capo del Dipartimento da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Art. 7.
Punteggi per la formazione della graduatoria
1. La commissione di cui all’art. 5 provvede alla elaborazione della graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente a favore delle categorie più vulnerabili di beneficiari di cui all’art. 6, comma 1, e domande con servizi destinati a tutte le categorie di beneficiari.
2. La commissione provvede ad assegnare ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile al fine della formazione della graduatoria:
a) punti 0,50 per ogni anno di attività espletata del progetto, fino ad un massimo di 2 punti;
b) punti 0,10 per ogni un euro o frazione, superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero ed a persona del servizio é individuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d);
c) punteggio pari al rapporto fra costo complessivo e costo totale di tutto il personale stabilmente impiegato, compresi eventuali costi di collaborazioni e consulenze da indicarsi nel progetto;
d) fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, punti 2 per la previsione all’interno del progetto di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari indicate nell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo;
e) punti 2 per i progetti degli enti locali di aree metropolitane nel cui territorio é presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;
f) punti 2 per ogni 5 per cento in più di co-finanziamento proposto dall’ente locale rispetto al 20 per cento derivante dall’art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge;
g) punti da 0,50 a 4 per la qualità complessiva della proposta progettuale presentata con particolare riferimento all’esperienza acquisita nell’ambito degli anni di partecipazione a sistemi di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati pianificati a livello di territorio nazionale e ai risultati ottenuti negli anni di operatività specialmente nell’ambito dei servizi per l’integrazione attraverso l’utilizzazione di strumenti oggettivamente verificabili (es. numero di inserimenti lavorativi effettuati, numero di tirocini formativi attivati ecc.);
h) a partire dalla ripartizione del Fondo per l’anno 2007, punti 1 di penalità per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato per la presentazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni descrittive intermedie e finali delle attività dell’anno precedente accertate.
3. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza é costituito dal maggiore numero di posti riservati a favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Art. 8.
Decreto di ripartizione
1. Il Ministro dell’interno, acquisita la proposta della commissione indicata nell’art. 5 del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo che é trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell’assegnazione della quota pro-parte del Fondo é data comunicazione all’ente locale beneficiario.
Art. 9.
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
1. Qualora, successivamente all’emanazione del decreto di ripartizione di cui all’art. 8, risultino disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la commissione di cui all’art. 5 provvede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilità aumentando, ove possibile, il contributo già assegnato alle singole iniziative territoriali che hanno partecipato alla prima ripartizione, secondo quanto stabilito all’art. 6, fino alla concorrenza dell’ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell’ottanta per cento può essere superato, in presenza di risorse disponibili sul Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo di cui al decreto legislativo. L’ulteriore disponibilità é attribuita alle domande in graduatoria non ammesse alla prima ripartizione.
2. Nell’impossibilità di procedere secondo le modalità stabilite al comma 1, si provvede ad una nuova ripartizione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Estratti, sunti e comunicati – dell’avviso concernente l’ammontare delle nuove disponibilità finanziarie e della nuova capacità ricettiva di cui all’art. 6, comma 3, con fissazione di un termine per la presentazione di nuove domande di contributo. Gli enti locali, già beneficiari del contributo assegnato con il primo decreto di ripartizione, possono avanzare una nuova istanza finalizzata ad un aumento dei posti di accoglienza nelle proprie strutture ovvero ad attivare ulteriori servizi rispetto a quelli già ammessi al contributo. Le istanze presentate sono oggetto di valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il decreto di ripartizione é adottato secondo le procedure di cui all’art. 8.
Art. 10.
Variazioni del servizio finanziato
1. Sono autorizzate dal Dipartimento e previo parere del Servizio centrale, su richiesta dell’ente locale beneficiario, variazioni al servizio finanziato.
2. L’autorizzazione é concessa, nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni delle linee guida di cui all’allegato A e non modificano sostanzialmente il progetto originario.
Art. 11.
Presentazione del rendiconto e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio assegnatario del contributo é presentato, in conformità al piano finanziario allegato alla domanda dall’ente locale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento, tramite il Servizio centrale. L’ente locale é tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l’ente locale presenta una relazione intermedia e finale sulla attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato. 3. Il capo del Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo avvalendosi anche del supporto del personale del Servizio centrale.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell’interno trasmette alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un rapporto sintetico sull’attività del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, elaborato dal Servizio centrale e relativo all’anno precedente.
Art. 12.
Economie
1. Eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all’ente locale assegnatario che le utilizzerà, fino ad esaurimento dell’assegnazione finanziaria, attivando, previa autorizzazione del Dipartimento, ulteriori o diversi servizi di accoglienza e di integrazione da rendicontare separatamente.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accertamento dell’economia da parte del Ministero dell’interno, tramite il Servizio centrale, l’ente locale interessato propone al Dipartimento un progetto per l’utilizzo dell’economia. Nei successivi quindici giorni il Dipartimento autorizza, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, l’esecuzione del progetto.
3. In caso di rinuncia all’utilizzo dell’economia, di mancata presentazione del progetto nel termine di cui al comma 2 ovvero nel caso l’esecuzione del progetto non sia autorizzata, l’ente locale provvede al versamento dell’importo costituente l’economia sul capitolo 3560 conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno.
Art. 13.
Revoca contributo
1. Il contributo di cui al presente decreto é revocato, anche parzialmente, con decreto del Ministro dell’interno nei seguenti casi:
a) rifiuto non validamente motivato all’accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati alla singola iniziativa territoriale su richiesta del Ministero dell’interno, tramite il Servizio centrale;
b) salvo i casi di autorizzazione previsti all’art. 10, interruzione per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni delle attività del servizio ovvero erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 20 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi; c) grave inadempienza nell’aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicità delle informazioni inserite;
d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;
e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;
f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all’art. 12 del decreto legislativo;
g) presentazione della rendicontazione oltre centottanta giorni dalla scadenza stabilita.
2. Acquisita la notizia degli eventuali fatti di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dispone, ove già non espletati, i controlli di cui all’art. 11, e, sulla base dei risultati di tali controlli, contesta all’ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l’ente locale provvede a fornire le proprie controdeduzioni e ogni documentazione ritenuta utile da inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato nella lettera di contestazione.
3. Il capo del Dipartimento, acquisito il parere da parte della commissione di cui all’art. 5, propone al Ministro dell’interno l’adozione del decreto di revoca del contributo, determinando l’importo da restituire ovvero dispone l’archiviazione della pratica.
4. In caso di revoca, l’importo del contributo da restituire é versato dall’ente locale secondo le modalità di versamento di cui all’art. 12, comma 3.
Art. 14.
Contributo di prima assistenza per il richiedente asilo
1. Dall’entrata in vigore del presente decreto, al richiedente asilo in stato di bisogno che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge, ammesso all’accoglienza ai sensi del decreto legislativo e per il quale non vi é disponibilità di posti ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo, é concesso un contributo economico di prima assistenza fino alla individuazione del posto in accoglienza, come stabilito dal citato art. 6, ovvero alla comunicazione della decisione della competente commissione territoriale.
2. Il contributo di cui al comma 1 é pari alla quota giornaliera a persona (un partecipante) prevista per i soggiorni oltre venti giorni nella tabella A di cui all’art. 3 della direttiva sui mezzi di sussistenza adottata dal Ministro dell’interno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
3. Il contributo é erogato per un massimo di trentacinque giorni in due ratei anticipati il primo di venti giorni ed il secondo per i rimanenti quindici giorni. Il secondo rateo é erogato solo nel caso non sia individuata la disponibilità di accoglienza ai sensi del decreto legislativo ovvero non sia già intervenuta la decisione della commissione territoriale. Le somme già pagate non sono soggette a rimborso.
4. Il contributo é determinato ai sensi del comma 2 per il richiedente asilo e per ogni suo familiare sulla base della richiesta di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo.
5. In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all’ingresso nelle strutture di accoglienza individuate ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo, cessa il titolo al contributo economico di prima assistenza.
6. Per la riscossione del contributo economico, il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente munito del permesso di soggiorno ovvero di un documento d’identità valido unitamente alla ricevuta della presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
(Omissis)
Autore:
Ministero dell'Interno
Dossier:
Immigrazione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Accoglienza, Enti locali, Diritto di asilo, Stranieri, Minori, Diritti umani, Libertà fondamentali, Rifugiati, Violenze, Protezione umanitaria, Contributi di prima assistenza
Natura:
Decreto ministeriale