Decreto ministeriale 25 gennaio 2005
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Decreto 25 gennaio 2005: “Criteri e modalita’ per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprieta’ delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 28 del 4 febbraio 2005)
IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
Visto l’art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell’interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;
Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l’Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all’amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell’interesse culturale;
Considerato che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all’art. 12, comma 3 del codice;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il Ministero verifica la sussistenza dell’interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all’art. 10, comma 1, del codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell’art. 12 del codice, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2
Verifica dell’interesse culturale
1. Al fine di consentire la verifica dell’interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l’utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato e’ indicato nell’allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l’avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati e’ inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l’interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.
Art. 3.
Termini per la verifica
1. I procedimenti di verifica di cui all’art. 2 si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 4.
Verifiche avviate d’ufficio
1. Per le verifiche avviate d’ufficio le direzioni regionali hanno l’obbligo di utilizzare il sistema informativo per l’inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d’ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2005
Il capo Dipartimento: Cecchi
Allegato A
(Al decreto ministeriale 25 gennaio 2005 recante «Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»).
A1. Norme per la compilazione e l’invio dei dati.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
A1. Norme per la compilazione e l’invio dei dati.
Al fine di attivare le procedure per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, le persone giuridiche private senza fine di lucro (da qui in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
Accesso al sistema.
Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:
– accedono al sito del MiBAC – sezione «Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it;
– inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all’acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
– concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;
– ricevono l’autorizzazione all’accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
– si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria password nell’area di accesso per gli utenti autorizzati.
Immissione dei dati.
Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili: compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive».
In ogni momento della fase di immissione e’ possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E’ possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l’immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l’elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita’ elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l’invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).
Richiesta della verifica dell’interesse.
Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva: inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L’invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l’avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all’ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l’avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
Verifica dell’interesse.
Le direzioni regionali:
– verificano l’interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
– inseriscono i dati relativi alla valutazione dell’interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d’interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del codice;
– trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicità immobiliari, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del codice, anche tramite le competenti Soprintendenze.
Accesso alla banca dati
Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.
A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
(Omissis)
Autore:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dossier:
Italia, Beni culturali, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Patrimonio culturale, Patrimonio artistico, Onlus, Banca dati, Immobili, Interesse culturale, Schede descrittive, Beni monumentali, Persone giuridiche private
Natura:
Decreto ministeriale