Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 21 gennaio 1975

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1975: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Missione italiana per l’evangelo”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 29 del 30 gennaio 1975)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 8 luglio 1974, prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla Missione italiana per l’evangelo, ente di culto acattolico, costituito per rogito del notaio Giulio Vettori in Firenze, repertorio n. 101266, atti pubblici il 4 dicembre 1970, n. 13054, mod. 71/M;
Considerato che il comitato esecutivo rappresentato dal suo presidente pastore Mose’ Baldari è l’organo esecutivo e rappresentativo della predetta Missione italiana per l’evangelo, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;
Visto il verbale in data 11 gennaio 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini dell’art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Missione italiana per l’evangelo, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto di ogni nuova iscrizione aI fondo di previdenza per ogni ministro di culto della Missione italiana per l’evangelo deve essere esibita, a cura del presidente della Missione italiana per l’evangelo, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) attestazione del presidente della Missione italiana per l’evangelo relativa all’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il presidente della Missione italiana per l’evangelo trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero dalla comunione della Missione italiana per l’evangelo, per cessazione della residenza in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.
Con l’elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1975.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente della Missione italiana per l’evangelo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2, e, per i superstiti, la domanda prescritta dall’art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall’art. 12, comma quarto, e la dichiarazione, richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell’attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Missione italiana per l’evangelo ed iscritto al fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuto prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.