Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 20 giugno 1974

Decreto Ministeriale 20 giugno 1974: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 166 del 26 giugno 1974)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull’istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta presentata, ai sensi dell’art. 5 della legge medesima, dal dott. Gianfranco Rossi per delega del pastore Antonio Bueno, presidente del comitato dell’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, istituto di culto diverso dalla religione cattolica;
Considerato che il comitato, rappresentato dal suo presidente, è l’organo direttivo e rappresentativo della predetta Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 29 maggio 1974 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5 della legge n. 903, sopra menzionata, con il dott. Gianfranco Rossi, delegato dal pastore Antonio Bueno, nella sua qualifica anzidetta;
Decreta:
Art. 1. – é data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dell’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, d’ora in avanti chiamata Unione, con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2. – All’atto di ogni nuova iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro di culto dell’Unione, deve essere esibita, a cura del comitato, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) certificato del comitato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il comitato dell’Unione trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità, per cessazione del ministero dal ruolo tenuto dall’Unione, per la perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.
Con l’elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.
Art. 4. – Il comitato dell’Unione, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera c ) dell’art. 7 della citata legge n. 903, provvederà ad anticipare, per conto dei singoli iscritti al Fondo e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui all’art. 6 di detta legge, operandone il versamento all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate bimestrali posticipate.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il comitato trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall’art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall’art. 12, comma quarto, e la dichiarazione richiesta dal successivo comma quinto di usura dell’attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito o assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della legge citata può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.