Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Giugno 2009

Decreto ministeriale 19 novembre 1985

D.M. 19 novembre 1985: “Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, in Roma”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 276 del 23 novembre 1985)

1. – E’ conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con sede in Roma.

2. – E’ approvato lo statuto dell’ente nel testo che, munito del visto del direttore generale degli affari dei culti, viene allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

3. – L’Istituto acquista la personalità giuridica dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. – L’Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Statuto dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero

1. – (Natura e sede). – L’Istituto centrale per il sostentamento del clero (qui di seguito più brevemente denominato “I.C.S.C.”), costituito dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione dell’art. 21 delle norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo italiano con protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione “norme”), è persona giuridica canonica pubblica.

L’I.C.S.C. ha sede in Roma.

2. – (Fini e attività dell’ente). – L’Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l’integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza episcopale italiana (C.E.I.) – in seguito più brevemente denominata “C.E.I.” -, le remunerazioni dei sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;

b) svolgere funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere rapporti con le amministrazioni italiane in relazione alla propria attività e nell’interesse degli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

L’I.C.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, quanto per l’organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può, inoltre, su mandato della C.E.I., prestare specifiche attività e servizi a favore della medesima.

3. – (Rapporti con gli istituti diocesani per il sostentamento del clero). – L’I.C.S.C. intrattiene con gli istituti diocesani e interdiocesani tutti i rapporti necessari od opportuni per attuare nelle sue organiche connessioni e secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del clero italiano previsto dalle norme.

In particolare:

a) coadiuva e assiste gli istituti diocesani o interdiocesani nei loro compiti di gestione;

b) studia, in concorso con gli istituti stessi, le più opportune misure di razionalizzazione e valorizzazione del loro patrimonio;

c) verifica e controlla gli stati di previsione di detti istituti e, all’esito positivo dei controlli, procede alle integrazioni di cui all’art. 2, lettera a), con riserva di eventuali conguagli all’atto dell’esame dei loro bilanci consuntivi.

4. – (Patrimonio). – Il patrimonio dell’I.C.S.C. è costituito:

a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all’atto dell’erezione;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni immobili;

c) da ogni altro bene acquisito, e dalle eventuali eccedenze attive di cui all’art. 15 che siano destinati a patrimonio stabile con delibera del consiglio di amministrazione.

5. – (Mezzi di funzionamento). – Per il raggiungimento dei propri fini l’I.C.S.C. si avvale:

a) del contributo previsto dagli articoli 47, comma primo e 50, comma terzo, delle norme, trasferitogli dalla C.E.I.;

b) delle oblazioni ricevute a norma dell’art. 46 delle norme e delle altre somme versategli annualmente dalla C.E.I., ai sensi dell’art. 41, comma secondo, delle medesime norme;

c) dei proventi della gestione del proprio patrimonio e di ogni altra entrata.

6. – (Consiglio di amministrazione). – L’I.C.S.C. è amministrato da un consiglio composto di nove membri, chierici o laici, tra i quali un presidente e un vice presidente, nominati dalla C.E.I.. Tre di questi sono designati dal clero italiano, secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa, che tengano conto delle diverse aree geografiche.

Gli amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

L’ingiustificata assenza a tre adunanze successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica.

Prima di iniziare l’esercizio delle loro funzioni gli amministratori devono prestare, avanti il presidente della C.E.I., o un suo delegato, il giuramento prescritto dal can. 1283 (il can. 1283 n. 1 prescrive che gli amministratori prima di iniziare il loro incarico “devono garantire con giuramento davanti all’Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative”).

7. – (Incompatibilità). – La carica di amministratore dell’I.C.S.C. è incompatibile con quella di amministratore di istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero.

8. – (Vacanza di seggi nel consiglio). – Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno o più membri del consiglio di amministrazione, la C.E.I. provvederà, entro trenta giorni dalla notizia dell’evento o dal provvedimento di revoca, alla nomina dei loro sostituti.

Per la sostituzione di membri designati dal clero, la C.E.I. provvederà a nominare il candidato o i candidati che hanno ottenuto all’atto della designazione il maggior numero di voti nella corrispondente area geografica.

Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell’intero consiglio.

9. – (Adunanze del consiglio). – Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, almeno una volta al mese, mediante lettera contenente l’ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro effettivo del collegio dei revisori dei conti, almeno dieci giorni prima di quello dell’adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno quarantotto ore prima e contenente per sommi capi l’ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell’ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato.

10. – (Compensi). – Le indennità spettanti al presidente, al vice presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti sono fissate dalla presidenza della C.E.I.

11. – (Poteri del consiglio). – Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’I.C.S.C.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni immobili di valore superiore a quello massimo stabilito ai sensi del can. 1292 l’istituto dovrà ottenere le preventive autorizzazioni della C.E.I. e della Santa Sede.

Per quanto riguarda il rilascio di fidejussioni è necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, sentito il parere del collegio dei revisori.

In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) redigere l’inventario, lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;

b) deliberare in merito a tutti i contratti e alle operazioni di ogni genere che ineriscano all’attività dell’ente;

c) delegare, eventualmente, determinate attribuzioni a un comitato esecutivo, composto di tre o cinque consiglieri, tra i quali il presidente e il vice presidente;

d) nominare il direttore generale fissandone la retribuzione;

e) adottare il regolamento interno dell’I.C.S.C., da sottoporre all’approvazione del presidente della C.E.I.

12. – (Presidente del consiglio di amministrazione). – Salve restando in ogni caso le facoltà attribuite al consiglio di amministrazione, spetta al presidente:

a) rappresentare l’I.C.S.C. anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;

b) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione:

c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere e da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva.

13. – (Vice presidente del consiglio di amministrazione). – Spetta al vice presidente:

a) sostituire il presidente assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 12 nei casi di sua assenza o impedimento, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al consiglio, salvo il caso di sua incapacità;

b) con il consenso del presidente del collegio dei revisori, surrogarsi al presidente nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda alla convocazione mensile del consiglio di amministrazione prevista dall’art. 9, comma primo, o a quelle aventi carattere di urgenza.

14. – (Esercizio). – L’esercizio è annuale: esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell’I.C.S.C. e termina comunque al 31 dicembre dell’anno stesso.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e viene trasmesso alla C.E.I. con le relazioni del consiglio medesimo e del collegio dei revisori dei conti.

Nel corso dell’esercizio, il consiglio elabora, alla fine di ciascun semestre, una relazione sulle linee di gestione dell’ente e sulla situazione dei conti e la trasmette alla presidenza della Conferenza episcopale italiana.

15. – (Avanzi di esercizio). – Eventuali eccedenze attive di bilancio potranno essere destinate con delibera del consiglio di amministrazione ad accantonamenti in vista della copertura di oneri a carico degli esercizi futuri o per essere investite a fini incrementativi del patrimonio o, infine, per essere impiegate a fini di previdenza e assistenza.

16. – (Revisori dei conti). – La vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell’amministrazione dell’Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del collegio dei revisori dei conti.

Questo organo si compone di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla C.E.I.

Due dei membri effettivi e due supplenti sono scelti dalla C.E.I. e un membro effettivo e un membro supplente sono invece designati dal clero secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa. La presidenza del collegio spetta a quello fra i tre componenti all’uopo designato dalla C.E.I.

I membri del collegio debbono essere esperti in economia e nel diritto civile. Almeno uno dei membri effettivi e uno di quelli supplenti dovranno essere iscritti all’albo nazionale dei revisori dei conti. Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

17. – (Obblighi del collegio dei revisori). – Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al trimestre per l’effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I revisori dei conti sono invitati ad assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

L’ingiustificata assenza a tre adunanze successive del consiglio di amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del collegio comporta l’automatica decadenza dalla carica.

18. – (Vacanza dei seggi nel collegio dei revisori). – Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno o più componenti del collegio dei revisori, la C.E.I. provvederà senza indugio a nominare il successore.

Per la sostituzione eventuale dei revisori designati dal clero, la C.E.I. nominerà nell’ordine i candidati che abbiano riportato all’atto della designazione il maggior numero di voti.

I sostituti come sopra nominati restano in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.

19. – (Soppressione dell’Istituto). – L’Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne venisse decretata la soppressione dall’autorità ecclesiastica competente, il suo patrimonio e i rapporti attivi e passivi saranno trasferiti all’ente che la C.E.I. designerà, in conformità all’articolo 20 delle norme.

20. – (Rinvio a norme generali). – Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Al riconoscimento degli istituti (diocesani o interdiocesani) per il sostentamento del clero (sono 217) si è provveduto con D.M. del seguente tenore:

“1. – È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto (diocesano o interdiocesano) per il sostentamento del clero della (delle) diocesi di……………….

2. – È approvato lo statuto dell’ente, datato…………… e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del Direttore generale degli affari dei culti.

3. – L’Istituto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. – Dalla predetta data la mesa vescovile di………………, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella (nelle) diocesi di……………….. perdono la personalità giuridica civile.

5. – Il patrimonio iniziale dell’Istituto è costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l’ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con successivo decreto sarà riconosciuto agli effetti civili il provvedimento canonico che elencherà detti benefici.

6. – L’Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989”.

All’estinzione dei benefici si è provveduto con diversi D.M. aventi il seguente tenore:

“1. – È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di……………………. richiamato in premessa.

2. – L’elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di……………….. estintisi unitamente alla mensa vescovile è il seguente:

…………………….”.

Al riconoscimento delle diocesi ( sono 226) si è provveduto con diversi D.M. aventi il seguente tenore:

“1. – È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi (o arcidiocesi) di ……………………………, avente sede in ……………………………..

2. – Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le (n) parrocchie di cui al D.M. ………………………, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di ……………………..

3. – La diocesi di …………………………. acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai predetti art. 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

4. – Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero che all’ente saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell’art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. – L’ente dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989”.

Al riconoscimento delle parrocchie (sono 25690) si è provveduto con diversi D.M. aventi il seguente tenore:

“2. – Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. – Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti (n) chiese parrocchiali:

………………………………….

4. – Alle chiese parrocchiali di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi le parrocchie aventi la stessa denominazione e sede.

5. – il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

– per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

– per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell’Istituto diocesano (o interdiocesano) per il sostentamento del clero della (delle) diocesi di …………………………………… che a ciascuna parrocchia saranno assegnati al vescovo diocesano a termini dell’art. 29, quarto comma, della L. 20 maggio 1985, n. 222.

6. – Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989”.