Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 17 giugno 1974

Decreto Ministeriale 17 giugno 1974: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 163 del 22 giugno 1974)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 20 maggio 1974, prodotta dal presidente della Unione cristiana evangelica battista d’Italia anche nella sua qualità di presidente del comitato esecutivo dell’Unione medesima, ai sensi dell’art. 5 della citata legge n. 903;
Considerato che il comitato esecutivo anzidetto, rappresentato dal suo presidente, è l’organo rappresentativo dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 29 maggio 1974, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al Fondo di previdenza, per i nuovi ministri di culto dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, deve essere esibita, a cura del comitato esecutivo, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) certificato del comitato esecutivo dell’Unione, attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data d’inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il comitato esecutivo dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze, verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia, per cessazione del ministero in seno all’Unione cristiana evangelica battista d’Italia o per avvenuto decesso.
Con l’elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.
Art. 4. – Il comitato esecutivo dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera c ) dell’art. 7 della citata legge n. 903, provvede ad anticipare, per conto dei singoli iscritti al Fondo e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui all’art. 6 di detta legge, operandone il versamento all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate bimestrali posticipate.
Art. 5. – I fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il comitato esecutivo dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall’art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall’art. 12, comma quarto, e la dichiarazione richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell’attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni ai ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nella domanda di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quant’altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.