Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 14 giugno 1974

Decreto Ministeriale 14 giugno 1974: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 163 del 22 giugno 1974)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta avanzata, ai sensi dell’art. 5 della legge medesima, dal presidente e legale rappresentante del consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, ente di culto giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1960, n. 57;
Considerato che il consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia è l’organo direttivo e rappresentativo di detta Associazione competente al rilascio delle attestazioni previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 29 maggio 1974 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente e legale rappresentante del consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia;
Decreta:
Art. 1. – E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – L’iscrizione al Fondo dei ministri di culto delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia avviene a cura dei ministri di culto interessati, i quali devono presentare alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) certificato del consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia relativo all’avvenuta nomina del ministro di culto, alla sua appartenenza alle assemblee di Dio, con la decorrenza della nomina e la data di inizio del suo ministero in Italia.
Art. 3. – Il consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia, per cessazione del ministero in seno alle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.
Con l’elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il consiglio generale delle chiese dell’Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuno di essi, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall’art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall’art. 12, quarto comma, e la dichiarazione richiesta dal successivo quinto comma di usura dell’attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.
Art. 6.- In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni ai ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.