Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2010

Decreto ministeriale 12 luglio 2000

Ministero degli Affari Esteri. Decreto ministeriale 12 luglio 2000: "Definizione della tipologia dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento".

(da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 178 del 1 agosto 2000)

Il Ministro degli affari esteri

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

Art. 2

Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d’ingresso dall’art. 5 del decreto del presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

(omissis)

Allegato A

Requisiti e condizioni

(omissis)

12. Visto per motivi religiosi (V.S.U. o V.N.)

Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

l’effettiva condizione di "religioso";
documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.
Nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico degli enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

(omissis)