Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Giugno 2012

Decreto ministeriale 12 giugno 2012, n.159

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto Ministeriale 12 giugno 2012 n. 159, Rideterminazione dei settori concorsuali

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'art. 17, commi 95, 99 e 102;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante "Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca cientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 e successive modificazioni, concernente "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240", e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale "In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTA la nota del Ministro del 26 aprile 2012, con la quale il Ministro, in considerazione della verifica del numero di professori di prima fascia appartenenti ai settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2011, la quale ha rivelato che alcuni degli stessi non raggiungono la soglia dei 30 professori di prima fascia richiesta dall'articolo 15, comma 2, della legge 240 del 2010, ha invitato il CUN ad elaborare una proposta di ricollocazione di tali settori concorsuali;
VISTO il parere generale n. 12, espresso dal CUN nell'adunanza del 3 maggio 2012, in relazione alla nota del Ministro del 26 aprile 2012;
RITENUTA l'opportunità di modificare il decreto ministeriale del 29 luglio 2011, con riferimento ai settori concorsuali 05/L1 (Scienze dell'esercizio fisico e dello sport), 06/M3 (Scienze infermieristiche), 09/C3 (Ingegneria nucleare), 10/F4 (Critica letteraria e letterature comparate), 10/N1 (Culture del vicino oriente antico), 10/N2 (Culture del medio oriente antico e moderno e dell'africa) e 11/A6 (Scienze storico-religiose), al fine di avviare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui al DPR n. 222 del 2011 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 240 del 2010;

DECRETA:

Articolo 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'allegato A e le declaratorie degli stessi di cui all'allegato B del decreto ministeriale 29 luglio 2011 sono rideterminati e sostituiti dal presente decreto secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 2
1. Per i settori concorsuali 06/M3, 09/C3, 10/F4, 10/N1, 10/N2 e 11/A6, il Rettore, entro 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, provvede all'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia nonchè dei ricercatori nei settori concorsuali rideterminati ai sensi dell'articolo 1, secondo le seguenti corrispondenze:

SETTORE CONCORSUALE
SOPPRESSO

CORRISPONDENTI SETTORI
CONCORSUALI DI AFFERENZA

06/M3 – SCIENZE INFERMIERISTICHE

06/M1 – IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA

09/C3 – INGEGNERIA NUCLEARE

09/C2 – FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE

10/F4 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

10/F1 – LETTERATURA ITALIANA, CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

10/N1 – CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO
10/N2 – CULTURE DEL MEDIO ORIENTE
ANTICO E MODERNO E DELL'AFRICA

 

10/N1 – CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA

11/A6 – SCIENZE STORICO-RELIGIOSE

11/A4 – SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE

Articolo 3
1. Per il settore concorsuale 05/L1 (Scienze dell'esercizio fisico e dello sport), i professori di prima fascia presentano al Rettore, entro 10 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, la domanda di inquadramento optando per uno dei seguenti settori concorsuali:

05/D1 – FISIOLOGIA

05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE E BIOCHIMICA CLINICA

05/F1 – BIOLOGIA APPLICATA

05/H1 – ANATOMIA UMANA

06/B1 – MEDICINA INTERNA

06/D2 – ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE

06/N1 – SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE

11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA

2. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento in base al curriculum, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. I decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto.
3. I professori di seconda fascia ed i ricercatori esercitano l'opzione di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. In caso di mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento in base al curriculum, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. I decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 4
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è abrogato il secondo periodo dell'articolo 5 del decreto ministeriale 29 luglio 2011.

Articolo 5
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicità a fini notiziali.

Roma, 12 giugno 2012

IL MINISTRO

Allegato A (pdf)
Allegato B (pdf)