Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Decreto ministeriale 11 marzo 1975

Decreto Ministeriale 11 marzo 1975: “Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association)”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 79 del 22 marzo 1975)

Il Ministro per l’interno:
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta in data 12 novembre 1974, prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association), associazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale in Los Angeles (California) e sede secondaria a Roma, via Chiovenda n. 57;
Considerato che il consiglio direttivo, rappresentato dal suo presidente, è l’organo della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dall’art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 7 marzo 1975 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell’art. 5, comma secondo, della legge n. 903, sopra menzionata, con il presidente della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria;
Decreta:
Art. 1. – é data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association) con le modalità previste dalla legge stessa.
Art. 2. – All’atto dell’iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association) deve essere esibita, a cura del consiglio direttivo, la seguente documentazione:
a ) certificato di nascita;
b ) certificato di cittadinanza italiana;
c ) certificato di residenza in Italia;
d ) certificato del consiglio direttivo attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto, con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.
Art. 3. – Il consiglio direttivo della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria trasmette alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a ) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b ) cessazione dall’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno alla Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
Art. 4. – Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al fondo direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.
Art. 5. – Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il consiglio direttivo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale – Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.
Art. 6. – In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell’assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.
Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall’Italia, può delegare all’incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al fondo.
Art. 7. – Le quote di pensione che, ai sensi dell’art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell’avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.
Art. 8. – La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.
Art. 9. – Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Art. 10. – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.