Decreto ministeriale 10 maggio 2006, n.232
D.M. 10 maggio 2006 n. 232: “Regolamento dell’Accademia navale”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 162 del 14 luglio 2006)
(omissis)
2. Ordinamento.
1. L’Accademia navale è un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze dell’Ispettore delle scuole. Salvo quanto previsto dal presente decreto l’organizzazione e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.
2. Il comando dell’Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed è responsabile del corretto svolgimento delle attività dell’istituto. Esso è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda.
3. Dall’Ammiraglio comandante dipendono:
a) il comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, che lo coadiuva nella formazione dei frequentatori e nella conduzione generale dell’Accademia navale;
b) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attività amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;
c) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo o cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all’assistenza religiosa.
4. Dal comandante in seconda dipendono:
a) la direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell’educazione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;
b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi, dei corsi per guardiamarina dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica;
c) la direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell’attività didattica dei corsi;
d) la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile dell’informazione, della prevenzione e dell’assistenza sanitaria nell’ambito dell’Accademia navale;
e) le aree di supporto, di dettaglio e di organizzazione logistica rette da ufficiali superiori.
5. Sono organi collegiali permanenti dell’istituto di formazione i seguenti consigli accademici:
a) consiglio degli studi, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali;
b) consiglio di disciplina, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alla condotta e alle qualità morali e di carattere;
c) consiglio degli istruttori, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
6. Per assolvere i compiti istituzionali, l’Accademia navale si avvale di:
a) personale militare e civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto;
b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori iscritti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all’organico dell’Accademia navale;
c) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori provenienti dalle università;
d) insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) esperti o cultori della materia, esterni all’Accademia navale, previa stipula di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato.
7. Incarichi di insegnamento o di inquadramento possono essere affidati anche ad ufficiali e sottufficiali esterni all’Accademia navale, ovvero in servizio con altri incarichi presso lo stesso istituto, che possiedano i requisiti per specifici incarichi formativi.
Autore:
Ministero della Difesa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cappellani, Assistenza spirituale, Libertà religiosa, Pratiche di culto, Accademia navale
Natura:
Decreto ministeriale