Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Settembre 2016

Decreto ministeriale 10 agosto 2016

Ministero dell'Interno. Decreto 10 agosto 2016: "Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati".

[GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016]

Il MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalita' di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del medesimo decreto-legge, anche in deroga al limita dell'80% di cui al comma 2 dell'art. 1-sexies citato, nonche' l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei servizi di accoglienza da assicurare da parte degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2015, comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2015, con cui e' stato indetto un avviso per la presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell'anno 2017;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2015, ed in data 30 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2013, con cui sono stati indetti gli avvisi per la presentazione di progetti di accoglienza, entrambi con scadenza nell'anno 2016;
Ravvisata l'esigenza di favorire la rete degli enti locali che erogano i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria, anche attraverso la maggiore stabilita' di progetti gia' avviati, nonche' la semplificazione del procedimento di accesso ai finanziamenti;
Ritenuto di dover adeguare le linee guida per la presentazione dei progetti di accoglienza e per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servi dell'asilo in precedenza emanate, in modo da renderle conformi alle previsioni del presente decreto;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 agosto 2016;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto le modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario previsto dall'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' l'approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge. 

Art. 2
Accesso ai finanziamenti

1. Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli enti locali di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge presentano entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all'attivazione dei servizi di accoglienza al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Le proposte progettuali hanno durata triennale, sono valutate dalla commissione di cui al comma 2 e, ove ammissibili, sono inserite in apposite graduatorie predisposte periodicamente, secondo le linee guida di cui all'art. 3.
2. Presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' istituita, con provvedimento del capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, la commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 e per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti di cui al comma 3, composta dal Direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI), un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e da un rappresentante delle regioni.
Per il presidente ed ogni componente sono nominati uno piu' supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Nella valutazione delle proposte la commissione si attiene alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3. La partecipazione alle sedute della commissione e' a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura. Per le attivita' connesse alla valutazione delle domande, la commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. L'ente locale che ha presentato un progetto ammesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, entro sei mesi dalla scadenza della durata del progetto, puo' fare domanda al Ministero dell'interno – Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, per la prosecuzione delle attivita' nel triennio successivo. Il progetto e' ammesso al finanziamento secondo le modalita' indicate nelle linee guida di cui all'art. 3, salva la revoca dello stesso disposta ai sensi delle medesime linee
guida.
4. Per i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 e per quelli autorizzati alla prosecuzione per il triennio successivo ai sensi del comma 3, il Ministro dell'interno con proprio decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga al limite dell'80% previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse e' pubblicato sul sito
internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza. 

Art. 3
Approvazione delle linee guida

1. Sono approvate le linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'art. 1, riportate nell'allegato al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalita' di redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 2, per l'ammissione alla prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del sostegno finanziario, nonche' l'individuazione dei servizi da assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza. 

Art. 4
Disposizione transitoria

1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza
nell'anno 2016 , di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al decreto ministeriale 27 aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2015, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, rispettivamente entro il 30 ottobre 2016 ed il 30 settembre 2017, salva la revoca del progetto disposta dalla Commissione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle previsioni delle linee guida. Il Ministro dell'interno con proprio decreto procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, anche in deroga
al limite dell'80% previsto dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416. Il decreto di ripartizione delle risorse e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche al fine del termine per l'attivazione dei servizi di accoglienza.

Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2016

Il Ministro: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1579 

Allegato

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Parte I – Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell'asilo
Capo I – Criteri per la presentazione della domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizio dell'asilo
Capo II – Criteri di presentazione delle domande di prosecuzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del decreto
Capo III – Disposizioni generali
Capo IV – Criteri per il cofinanziamento
Parte II – Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR

(omissis)