Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Maggio 2009

Decreto ministeriale 09 marzo 2009

D.M. 9 marzo 2009: “Iscrizione al Fondo di previdenza del Clero e dei ministri di culto della Consulta Evangelica, in Napoli-Secondigliano”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 104 del 7 maggio 2009)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull’istituzione del Fondo di Previdenza del Clero e dei ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla Consulta Evangelica, ente di culto giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 13 settembre 1999, rappresentata legalmente dal sig. C. R. C.;

Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista l’intesa raggiunta, a termini dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale dell’ente;

Decreta:

Art. 1.

E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto della Consulta Evangelica con sede in Napoli-Secondigliano, via Pintor Traversa Scippa n. 16, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All’atto dell’iscrizione al Fondo di Previdenza, per ogni ministro della Consulta Evangelica, deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell’organismo, la seguente documentazione:
a) certificato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto;
b) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;
d) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.

Art. 3.

Il rappresentante legale dell’ente trasmetterà alla Direzione Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare – un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
b) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; cessazione del ministero in seno all’ente predetto; perdita della cittadinanza italiana; cessazione della residenza in Italia o avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 13 e 17 della predetta legge n. 903 nonché della pensione di reversibilità, ai sensi dell’art. 14, il rappresentante legale dell’ente trasmetterà all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma della legge n. 903 e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l’attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo ai sensi dell’art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.