Decreto ministeriale 08 ottobre 1997
Ministero del tesoro
Decreto 8 ottobre 1997: “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 241 del 15 ottobre 1997)
IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE
Visto l’art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;
Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Considerata l’esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, casi’ da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata l’opportunità che gli istituenti centri di servizio possano essere anche più’ di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l’efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;
Decreta:
Art. 1.
Destinazione delle somme
l. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall’approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l’ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell’osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all’Associazione fra le casse di risparmio italiane.
Art. 2.
Fondo speciale presso ogni regione
1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all’art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all’art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -iscritte nei registri regionali – maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all’art.15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell’art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.
6. Il comitato di gestione:
provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art 3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con procedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; in tale contesto viene descritta l’attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con procedimento motivato, dall’elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall’ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione prowede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L’Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell’effettuare tale scelta l’Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma
precedente.
Art. 3.
Centri di servizio
1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo centro di servizio nonché l’indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l’istanza.
2. L’istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell’ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte dell’ente locale interessato. L’ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l’ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.
3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lettera a), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:
a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991;
b) oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e È) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall’elenco previsto dall’art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con procedimento motivato del comitato di gestione, dall’elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell’art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.
Art. 4.
Compiti dei centri di servizio
1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove
iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art. 5.
Funzionamento dei centri di servizio
1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.
2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi Divenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all’ art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all’Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell’osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. Il primo riparto di cui all’art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all’ art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all’ art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.
Art. 7.
Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991
1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i procedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 1997
Il Ministro del tesoro
Ciampi
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
97A8092
Autore:
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Centri di servizio
Natura:
Decreto ministeriale