Decreto ministeriale 07 maggio 2001
Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Decreto 7 maggio 2001: “Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”
VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare l’articolo 205;
VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione ed il successivo Regolamento di attuazione dell’art.1 della citata legge approvato con D.M. n.323/1999;
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ed in particolare l’articolo 8;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione ed in particolare gli articoli 3 e 6;
VISTO il Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, adottato con Decreto Interministeriale n°234 del 26 giugno 2000, ai sensi dell’articolo. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275;
VISTO il programma quinquennale di progressiva attuazione della Legge n°30/2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari in data 17 novembre 2000, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della citata Legge n°30/2000;
CONSIDERATO che la Camera dei Deputati con risoluzione n.6-00155 del 12 dicembre 2000 e il Senato della Repubblica con risoluzione n.6-00057 del 21 dicembre 2000, impegnano il Governo ad attuare l’ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l’inizio della riforma nell’anno scolastico.2001-2002
RITENUTA la necessità di dare attuazione a partire dall’anno scolastico 2001/2002 agli impegni sui tempi e sulle modalità di attuazione della citata Legge n.30/2000, previsti dalle sopracitate Risoluzioni parlamentari, con conseguente e graduale soppressione delle disposizioni emanate in materia dal Decreto Interministeriale n.234/2000 per i curricoli sperimentali e di ordinamento funzionanti nelle scuole elementari, medie ed istituti comprensivi, ai sensi dell’articolo 1 del citato Decreto;
CONSIDERATO che le citate Risoluzioni parlamentari prevedono che la formulazione degli indirizzi riferiti alle singole parti del programma quinquennale di attuazione valgono, in fase di prima attuazione, come parere sulle linee e gli indirizzi di cui all’art.8 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, richiamato dall’articolo 6, comma 6 ultima parte della legge n.30/2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione pervenuto in data 10 aprile 2001;
CONSIDERATO che il predetto parere è da ritenersi non validamente espresso in base alle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato e che in ogni caso esso è obbligatorio, ma non vincolante;
RITENUTA, comunque, l’opportunità di accogliere alcuni suggerimenti contenuti nel parere suddetto;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 aprile 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 10.895U/L A.39 del 2.5.2001).
ADOTTA
il seguente regolamento
ART.1
(Obiettivi generali del processo formativo)
1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n.275 il curricolo della scuola di base, che ha la durata di sette anni.
2. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000 n.30 e per le finalità di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, gli obiettivi generali del processo formativo della scuola di base sono i seguenti :
acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. L’allegato documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contiene le indicazioni per l’attuazione del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
ART.2
(Orario obbligatorio dei curricoli)
1. L’orario obbligatorio annuale complessivo del curricolo della scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto per gli ambiti disciplinari e le singole discipline, di cui al successivo comma 3, dalle ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, di cui al comma 5, e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche, tenendo conto a quest’ultimo riguardo di quanto, in prima applicazione, è previsto dal successivo art. 10, comma 2.
2. In relazione a specifiche esigenze delle famiglie, socioculturali e didattiche, il monte ore della quota annuale obbligatoria può essere incrementato fino a ulteriori 330 ore.
3. Ai fini di cui all’articolo 8, comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, il monte ore annuale degli ambiti disciplinari e delle singole discipline è articolato negli anni come segue :
A. Nei primi due anni gli ambiti sono i seguenti : linguistico-espressivo che comprende l’italiano, una lingua europea moderna, le discipline artistiche, musicali e motorie; matematico-scientifico, che comprende la matematica, le scienze e la tecnologia; antropologico-ambientale, che comprende la storia, la geografia e le scienze sociali. Il monte ore biennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forme di flessibilità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999, si articola in: 832 ore per l’ambito linguistico-espressivo; 450 per l’ambito matematico-scientifico e 192 ore per l’ambito antropologico-ambientale.
B. Nei tre anni successivi gli ambiti disciplinari sono i seguenti: linguistico-espressivo che comprende l’italiano, una lingua europea moderna, le discipline artistiche, musicali e motorie; matematico; scientifico-tecnologico, che comprende le scienze e la tecnologia; geo-storico-sociale, che comprende la storia, la geografia e le scienze sociali. Il monte ore triennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forme di flessibilità previste dal Decreto del Presidente della repubblica n.275/1999, si articola in: 1056 ore per l’ambito linguistico espressivo; 483 ore per l’ambito matematico; 384 ore per l’ambito scientifico-tecnologico e 288 ore per l’ambito geo-storico-sociale.
C. Negli ultimi due anni le singole discipline sono le seguenti: italiano; storia; geografia; scienze sociali; prima lingua europea moderna; seconda lingua europea moderna; matematica; scienze; scienze motorie; tecnologia; arte e immagine; musica. Il monte ore biennale della quota nazionale del curricolo, ferme restando tutte le forma di flessibilità previste, si articola in: italiano 260 ore; storia, geografia e scienze sociali 220 ore; prima lingua europea moderna 130 ore; seconda lingua europea moderna 80 ore; matematica 240 ore; scienze 180 ore; scienze motorie 120 ore; tecnologia 130 ore; arte e immagine 106 ore; musica 106 ore. Negli ultimi due anni del settennio è obbligatorio l’insegnamento della lingua inglese come seconda lingua europea moderna, qualora non sia già stata impartita come prima lingua europea moderna.
4. Ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell’esigenza dell’individualizzazione dell’insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell’attività didattica.
5. In attesa della necessaria revisione di taluni punti dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985 n.751, modificata dalla successiva Intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990 n.202 e della revisione dei curricoli per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola di base, a norma del punto 1.2 della suddetta Intesa , all’insegnamento della religione cattolica nella scuola di base sono assegnate per i primi cinque anni due ore settimanali e per gli ultimi due anni un’ora settimanale. Fino all’elaborazione dei curricoli sopra citati le istituzioni scolastiche potranno adottare i programmi di insegnamento sperimentati negli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, in base alla C.M.n.415 del 14 ottobre 1998.
ART.3
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Le istituzioni scolastiche perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni definiti nell’allegato Documento.
2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi si realizza attraverso percorsi di studio e di apprendimento che l’istituzione scolastica adotta nella propria autonomia, sulla base anche dei contenuti riportati nell’allegato Documento.
3. Le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota obbligatoria loro riservata in applicazione del presente Regolamento, garantendo il carattere unitario del sistema d’istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
ART.4
(Limite della flessibilità di compensazione)
1. La flessibilità temporale per realizzare compensazione fra discipline, anche appartenenti ad ambiti diversi, della quota nazionale del curricolo è fissata nel limite di trentatré ore annuali.
ART.5
(Curricolo obbligatorio delle scuole)
1. Ciascuna istituzione scolastica determina nel Piano dell’Offerta Formativa il proprio curricolo obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 commi 2-3-4-5-e 6 e sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall’allegato documento.
ART.6
(Valutazione degli alunni)
1. La valutazione degli alunni si svolge con particolare riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze, secondo i criteri riportati nell’allegato documento.
2. Il curricolo della scuola di base si conclude con un esame di stato dal quale emerge anche una indicazione orientativa e non vincolante per il proseguimento degli studi.
ART.7
(Standard relativi alla qualità del servizio)
1. Gli standard di qualità del servizio delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 8, comma 1 lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono periodicamente verificati, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. citato e dell’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n.258, dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, in attuazione dei criteri definiti dalla annuale Direttiva ministeriale, prevista dall’articolo 1 comma 1 del citato Decreto Legislativo del 20 luglio 1999, n.258.
ART.8
(Organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti)
1. Con separato provvedimento, dopo la definizione dei curricoli della scuola secondaria, sono stabiliti i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti da attuare nel sistema integrato di Istruzione, formazione, lavoro , previsti dall’articolo 8 comma 1 lettera h) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
ART.9
(Scuola dell’infanzia)
1. Al fine di assicurare la continuità del curricolo, la scuola di base si raccorda con la scuola dell’infanzia, di durata triennale, che costituisce parte integrante del sistema educativo nazionale d’istruzione.
2. A partire dall’anno scolastico 2001-2002 e fino alla completa revisione degli Orientamenti della scuola materna, in attuazione dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 marzo 1999, le istituzioni scolastiche definiscono, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, il curricolo per gli alunni della scuola dell’infanzia, sulla base degli obiettivi generali di cui all’art.2 della legge n.30/2000, degli Orientamenti delle attività educative, adottati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 15 giugno 1991 e delle indicazioni contenute nell’allegato documento..
ART.10
(Disposizioni di prima applicazione)
1. I curricoli della scuola di base entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 2001-2002 per le prime due classi e si attuano nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi fino all’adozione dei regolamenti di attuazione di cui all’articolo 6 comma 6 della citata Legge 10 febbraio 2000, n°30.
2. In attesa di una congrua definizione dell’organico funzionale della scuola elementare e di quello della scuola media, a norma dell’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59, le istituzioni scolastiche, prive di adeguate risorse professionali, possono in prima applicazione adottare gradualmente l’orario obbligatorio annuale complessivo, operando, per la quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche, nell’ambito di una oscillazione tra le 100 e le 200 ore.
ART.11
(Disposizioni transitorie)
1. A partire dall’anno scolastico 2001-2002 e fino all’anno scolastico 2006-2007 gli alunni che frequentano le classi successive alle prime due, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, continuano a seguire i programmi didattici per la scuola primaria approvati con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 n.104 ed i programmi per la scuola media approvati con Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979.
2. Le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti comprensivi possono, nell’esercizio dei poteri di autonomia attribuiti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. In tal caso, sentite le famiglie, può essere consentito in sede di scrutinio a singoli o a gruppi di alunni, di cui sia stato, comunque, accertato il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il passaggio anticipato alla classe successiva a quella di ammissione, secondo le modalità attuative previste dall’ annuale ordinanza per lo svolgimento degli scrutini. Resta fermo l’obbligo di sostenere l’esame di licenza media.
Autore:
Ministero della Pubblica Istruzione
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Intesa, C.E.I., Religione Cattolica, Insegnamento, Scuole pubbliche, Revisione, Curricoli, Orario obbligatorio
Natura:
Decreto ministeriale