Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Aprile 2006

Decreto ministeriale 02 marzo 2006, n.145

Decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145: “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 10 aprile 2006)

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa’ dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
(omissis)
h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l’uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l’accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l’istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle
informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalita’ «dial-up», che prevede l’identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalita’ «packet-switch», che prevede l’identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione «digitale» interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalita’ di ricezione periodica (modalita’ «push») a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;
i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso “00”, definite dall’ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);

(omissis)

Art. 4.
Principi generali

(omissis)

4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:
a) non contengono messaggi subliminali;
b) non offendono la dignita’ della persona;
c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalita’;
d) non esaltano alcuna forma di violenza;
e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;
f) non inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
g) non arrecano danno morale, fisico o economico;
h) non inducono all’uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;
i) non presentano forme e contenuti a carattere pornografico, salva l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.

(omissis)

Art. 23
Pubblicità

(omissis)

2. La pubblicita’ relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignita’ delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalita’, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicita’, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Essa evita ambiguita’ ed omissioni che possano indurre in errore l’utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

(omissis)