Decreto ministeriale 02 luglio 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le politiche della famiglia. Decreto 2 luglio 2007: “Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 197 del 25 agosto 2007)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l’art. 1, comma 19, lettera e), e l’art. 1, comma 22, lettera d);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l’On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi e’ stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi e’ stato delegato alle Politiche per la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, che, nelle more della istituzione, in attuazione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di una struttura dipartimentale, ha istituito, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, e dell’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, una struttura di missione denominata “Dipartimento per le politiche della famiglia”, posta alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche per la famiglia;
Visto l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la disciplina del “Fondo per le politiche della Famiglia”;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita’, in data 24 gennaio 2007, concernente la prima attuazione dell’art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall’art. 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 15 marzo 2007, con il quale, nelle more del presente decreto, sono state individuate, salvi successivi incrementi, le risorse finanziarie da destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia ed alla successiva elaborazione, anche sulla base degli esiti della Conferenza, del Piano nazionale per la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, recante “Approvazione del bilancio di previsioe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno finanziario 2007”;
Vista l’intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2007;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia per l’anno 2007, ammontanti nel complesso a Euro 220.000.000, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:
1. Interventi relativi a compiti ed attivita’ di competenza statale:
a) risorse destinate al finanziamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia: Euro 3.000.000;
b) risorse destinate al sostegno dell’attivita’ dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia: Euro 2.500.000;
c) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali: Euro 14.500.000;
d) risorse destinate all’organizzazione, entro l’anno 2007, della Conferenza nazionale sulla famiglia ed alla successiva elaborazione, d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano nazionale per la famiglia, ivi incluse le risorse gia’ individuate, nelle more dell’emanazione presente decreto, dal decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 15 marzo 2007: Euro 10.000.000;
e) risorse destinate allo sviluppo di iniziative che diffondano e valorizzino i migliori progetti in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese: Euro 3.000.000.
f) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed al decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, ivi incluse le risorse finanziarie gia’ individuate dal decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, concernente la prima attuazione dell’art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: Euro 40.000.000.
2. Interventi da attuare a seguito di intesa in sede di Conferenza Unificata, in conformita’ della disciplina stabilita dalla legge finanziaria, e con le modalita’, i criteri specifici, le attivita’ di monitoraggio e di assistenza tecnica previsti nella stessa intesa per un ammontare complessivo di Euro 97.000.000 finalizzati a:
g) realizzazione, unitamente al Ministro della Salute, di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131, avente ad oggetto criteri e modalita’ per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalita’ individuate nell’intesa stessa;
h) promozione ed attuazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalita’ individuate nell’intesa stessa;
i) sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi individuati nell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalita’ individuate nell’intesa stessa.
3. Interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido e i servizi integrativi ed innovativi:
j) risorse aggiuntive, a carico del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare alle finalita’ di cui all’art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui Euro 10.000.000,00 ad integrazione delle disponibilita’ finanziarie gia’ individuate dal comma 630 della citata legge n. 296/2006, da destinarsi ai sensi del comma 1260 per le finalita’ di cui al comma 1259 gia’ menzionato con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalita’ individuate nell’intesa stessa: Euro 50.000.000;
Art. 2.
1. Fatta eccezione per le ipotesi in cui disposizioni legislative, ovvero disposizioni contenute nel presente decreto, subordinino l’utilizzazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia a concerti o ad intese con altre amministrazioni dello Stato o con le Regioni, nonche’ ad intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero in sede di Conferenza Unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputate al supporto dell’esercizio delle funzioni delegate al Ministro delle politiche per la famiglia sono autorizzate, nei limiti e per le finalita’ indicati all’art. 1, all’emanazione di provvedimenti amministrativi che comportino l’impegno delle risorse finanziarie allocate al capitolo n. 858 – C.D.R. n. 16 – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2007, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006.
Il presente decreto saro’ trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 2 luglio 2007.
Il Ministro: Bindi.
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2007.
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 154.
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diritti fondamentali, Famiglia, Finanziamenti statali, Infanzia, Politiche sociali, Adozioni internazionali, Osservatorio nazionale sulla famiglia, Servizi integrativi
Natura:
Decreto ministeriale