Decreto ministeriale 02 agosto 2002, n.217
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decreto 2 agosto 2002, n. 217: “Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 230 del 1 ottobre 2002)
Art. 1. Definizioni
1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell’articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Nota all’art. 1
– Il testo dell’art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ il seguente:
“Art. 11 (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni). – 1. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
“c-bis) `Settori ammessi’:
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
2) prevenzione della criminalita’ e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita’; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita’ sportiva; prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita’ ambientale;
4) arte, attivita’ e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento
dell’Autorita’ di vigilanza da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; .
2. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;.
3. All’art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita’ esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale .
Titolo I ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Art. 2. Attivita’ istituzionale
1. Le fondazioni svolgono la loro attivita’ istituzionale esclusivamente nei settori ammessi. L’attivita’ istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo
statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo’ definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l’attivita’ della
fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell’ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. “settori rilevanti”), anche appartenenti a piu’ di una delle quattro categorie di settori
ammessi. La scelta dei settori rilevanti puo’ essere effettuata nello statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato dall’organo di indirizzo e non puo’ essere modificata per almeno tre
anni, salva autorizzazione dell’Autorita’ di vigilanza. Le fondazioni comunicano tempestivamente all’Autorita’ di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti
non sono efficaci prima che l’Autorita’ di vigilanza ne abbia accertato la conformita’ alla legge e al presente regolamento; restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni
caso il silenzio assenso previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni
indicate nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153.
4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, puo’ essere diretta solo a uno o piu’ dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante. L’Autorita’ di vigilanza puo’ segnalare i settori ammessi nei quali e’ meno presente l’attivita’ complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l’attenzione delle
fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un’equilibrata cura dei settori ammessi nel quadro dell’attivita’ complessiva delle
fondazioni.
5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.
(omissis)
Autore:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Religione, Sviluppo spirituale, Beni culturali
Natura:
Decreto ministeriale