Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
(Da Supplemento Ordinario n. 80 alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 95 del 24 aprile 1998)
(omissis)
Titolo IV
Orari di apertura
Art. 11.
Orario di apertura e di chiusura.
(omissis)
4. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dalla regione, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. L’operatore commerciale può derogare dall’obbligo di cui al comma 4 nel mese di dicembre nonchè per altre otto settimane all’anno previa comunicazione al sindaco del Comune competente per territorio.
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte.
1. Nei comuni o nelle zone del territorio comunale ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, gli operatori commerciali determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4.
(omissis)