Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Gennaio 2010

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

(Da Supplemento Ordinario n. 77/L del 21 aprile 1998 alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 92 del 21 aprile 1998)

(omissis)

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

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Articolo 2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

(omissis)

Titolo III – Territorio ambiente e infrastrutture

(omissis)

Capo V – Opere pubbliche

Articolo 93. Funzioni mantenute allo Stato
(omissis)
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
(omissis)

Articolo 94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
(omissis)
d) l'edilizia di culto;

Titolo IV – Servizi alla persona e alla comunità

(omissis)

Capo II – Servizi sociali

(omissis)

Articolo 129. Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:
(omissis)
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
(omissis)

Articolo 132. Trasferimento alle regioni
(omissis)
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
la cooperazione sociale;
le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
il volontariato.
(omissis)

Capo III – Istruzione scolastica

(omissis)

Articolo 138. Deleghe alle regioni
Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
(omissis)
i contributi alle scuole non statali;
le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
(omissis)

Capo IV – Formazione professionale

(omissis)

Articolo 141. Definizioni

Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione – lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post – universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

(omissis)

Capo V – Beni e attività culturali

Articolo 148. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Articolo 149. Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico – scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico – scientifica di restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge I° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(omissis)

Articolo 154. Commissione per i beni e le attività culturali
1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Articolo 155. Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma l;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
(omissis)