Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 306 del 31 dicembre 1999)
TITOLO I
Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
CAPO I
Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi
Art. 1.
Depenalizzazione
1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell’elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le violazioni indicate dall’articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell’ammenda, la somma dovuta è pari all’ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto alternativa a quella della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell’arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell’ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
a) all’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all’ammontare della multa o dell’ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all’arresto;
c) al doppio dell’ammontare della multa o dell’ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all’arresto.
Art. 3.
Sanzioni amministrative accessorie
1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall’articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l’applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività;
b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4.
Autorità competente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell’articolo 1 sono applicate dalle autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.
(omissis)
TITOLO VI
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
CAPO I
Depenalizzazione di reati previsti dal codice penale
(omissis)
Art. 57.
Modifica dell’articolo 724 del codice penale, in tema di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.
1. L’articolo 724 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole “è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila”;
b) nel secondo comma le parole “Alla stessa pena soggiace chi” sono sostituite dalle seguenti: “La stessa sanzione si applica a chi”.
CAPO II
Depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
(omissis)
Art. 75.
Modifica dell’articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260, in tema di ricorrenze festive.
1. Nel primo comma dell’articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da “sono puniti” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.”.
(omissis)
Art. 82.
Modifica dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
1. L’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente:
“Art. 12. – Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all’articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di autorizzazione.”.
(omissis)
Autore:
Governo
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Illecito amministrativo, Sanzioni amministrative accessorie, Bestemmia, Manifestazioni oltraggiose, Defunti, Complessi ricettivi
Natura:
Decreto legislativo