Decreto legislativo 24 marzo 2006, n.156
Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 119 del 24 maggio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche’ libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l’esercizio delle potestà previste dall’articolo 128 compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».
Art. 2.
Modifiche alla Parte seconda
1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico o storico» sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»;
b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»;
c) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente Parte»;
2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;
d) all’articolo 14, comma 3, la parola: «o» e’ sostituita dalla seguente: «e»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o»;
f) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;
g) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche’ lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» e’ aggiunto il seguente periodo: «Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi e’ comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;
i) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: «Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;
l) all’articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole: «dell’opera pubblica» sono soppresse;
m) all’articolo 29:
1) al comma 8 le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse; dopo le parole: «dell’esame finale,» sono inserite le seguenti: «abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»; dopo le parole: «un rappresentante del Ministero,», sono inserite le seguenti: «il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e’ equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,» ed, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;
3) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche’ agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e’ acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le parole: «o intese» sono soppresse; dopo le parole: «possono essere altresì istituite,» sono inserite le seguenti: «ove accreditate,»; e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
n) all’articolo 30, comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e’ inviata alla soprintendenza, nonche’ al Ministero dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo 125.»;
o) all’articolo 37, comma 1, la parola: «immobili» e’ soppressa;
p) all’articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Apertura al pubblico degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali»;
2) al comma 1, le parole: «Gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «I beni culturali»;
q) all’articolo 44:
1) al comma 1, la parola: «importanza» e’ sostituita dalla seguente: «pregio»;
2) al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.»;
r) all’articolo 46, comma 3, la parola: «o» e’ sostituita dalla seguente: «e»;
s) all’articolo 50, comma 1, le parole: «ed altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi di edifici»;
t) all’articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;
u) all’articolo 55, comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) l’alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;»;
v) all’articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari»;
z) all’articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: «dall’apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile»;
aa) all’articolo 60, comma 1, le parole: «al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento»;
bb) all’articolo 62:
1) al comma 2, la parola: «trenta» e’ sostituita dalla seguente: «venti»; le parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; dopo le parole: «della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene»;
2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.»;
cc) all’articolo 70, comma 3, le parole: «, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno» sono soppresse;
dd) all’articolo 106:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato»;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e’ subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;
ee) all’articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «già esistenti» sono inserite le seguenti: «nonche’ quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale»;
ff) l’articolo 112 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). – 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 e’ assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche’ per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e’ tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche’ persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
gg) il comma 1 dell’articolo 114 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico.»;
hh) l’articolo 115 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Forme di gestione). – 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e’ svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e’ attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e’ attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e’ attuata nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonche’ le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e’ esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
ii) l’articolo 116 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso). – 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all’articolo 112, comma 5.»;
ll) all’articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) di quelli versati ai sensi dell’articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, ove ancora operante,».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 163, comma 1, dopo le parole: «del Capo V» sono inserite le seguenti: «del Titolo I della Parte seconda»;
b) all’articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «diritto di» sono soppresse;
c) all’articolo 179, comma 1, le parole: «od imitazione» sono sostituite dalle seguenti: «od imitazioni».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 182:
1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell’attività di restauro e’ documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e’ attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta e’ dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” e’ autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all’articolo 183:
1) al comma 2, le parole: «degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».
Art. 5.
Modifiche all’Allegato A
1. All’Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: «Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti: «Integrativo della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 e’ sostituito dal seguente: «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole: «I beni culturali» e finisce con le parole: «alla lettera B» e’ soppresso.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all’articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all’articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all’articolo 2-decies.
Autore:
Governo
Dossier:
Beni culturali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Archivi, Beni culturali, Beni mobili, Patrimonio storico, Raccolte librarie, Incunaboli
Natura:
Decreto legislativo