Decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170
Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 110 del 14 maggio 2001)
(omissis)
Art. 3.
(Esenzione dall’autorizzazione)
1. Non e’ necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita’ religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
(omissis)
Art. 7
(Stampa estera)
1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Italia, Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiese, Comunità religiose, Autorizzazione, Esenzione, Stampa, Vendita, Giornali
Natura:
Decreto legislativo