Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2005

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.

(Omissis)

PARTE I – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO III – ORGANI
Capo II – Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

(Omissis)

Articolo 60 – Ineleggibilità **

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
(omissis)
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
(omissis)
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
(omissis)
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
(Omissis)

** Testo così modificato dall’art. 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 61
Ineleggibilita’ a sindaco e presidente della provincia

1. Non puo’ essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

(Omissis)

Articolo 68
Perdita delle condizioni di eleggibilita’ e incompatibilita’

1. La perdita delle condizioni di eleggibilita’ previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilita’, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita’ sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita’ sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e’ venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita’ o di incompatibilita’.

Articolo 69
Contestazione delle cause di ineleggibilita’ ed incompatibilita’

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita’ ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilita’ previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.

2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita’ sopravvenute o di incompatibilita’.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilita’ o di incompatibilita’, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e’ ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e’ stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(Omissis)