Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 257 del 4 novembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 175)
(omissis)
Capo I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 1.
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.
(omissis)
Capo II
I percorsi liceali
(omissis)
Art. 3.
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
(omissis)
Nota all'art. 3:
– La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede».
(omissis)
Capo III
I percorsi di istruzione e formazione professionale
(omissis)
Art. 18.
Livelli essenziali dei percorsi
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a)la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
(omissis)
c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
(omissis)
Autore:
Governo
Dossier:
Scuola e Religione, Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diritto allo studio, Formazione spirituale, Concordato lateranense, Licei, Insegnamento della religione cattolica, Secondo ciclo del sistema di istruzione, Principio di facoltatività
Natura:
Decreto legislativo