Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2010

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66: "Codice dell'ordinamento militare".

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 dell'8 maggio 2010 – S.O. n. 84)

LIBRO PRIMO – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

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TITOLO III – AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

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CAPO II – MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

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Art. 16. Ordinamento
1. L'organizzazione del Ministero della difesa e' articolata nelle seguenti componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) due uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in non piu' di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono
disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo.

Art. 17. Servizio di assistenza spirituale *

Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

* Aricolo così sostituto dal dall'art. 1, comma 1, lett. b del D.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 (testo precedente: 1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, e' disciplinato dal titolo III del libro V.)

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CAPO VI – GIUSTIZIA MILITARE

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SEZIONE IV – ORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE

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Art. 84. Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.

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TITOLO V – SANITA' MILITARE

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CAPO IV – PERSONALE ADDETTO ALLA SANITA' MILITARE

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SEZIONE II – PERSONALE NON MEDICO

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Art. 211. Categorie di personale non medico
1. Il personale non medico impegnato nel servizio sanitario militare e' costituito da:
a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso gli stabilimenti sanitari;
b) ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri;
c) cappellani militari e religiose assunte in servizio con apposite convenzioni;
d) sottufficiali, graduati e militari di truppa esercenti le professioni sanitarie, i cui profili sono individuati con decreto del Ministro della difesa.

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LIBRO SECONDO – BENI

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TITOLO II – SINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARI

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CAPO VI – ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRA

SEZIONE III – SEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI

Art. 267. Competenze
1. Il Commissario e' competente in ordine a:
[…]
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
[…]

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TITOLO VIII – REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
CAPO I – DISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE
SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI

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Art. 372. Beni non requisibili per cause soggettive
1. Non sono requisibili:
[…]
c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
[…]
f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonche' i mobili che vi si trovano.
2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
[…]

Art. 373. Beni non requisibili per cause oggettive
1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonche' le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunita' religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2. Tuttavia, in caso di urgente necessita', le autorita', che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.
3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorita' scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non e' possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni
caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.
4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonche' gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.

Art. 374. Beni culturali e archivi
1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.
3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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Capo III – Disciplina speciale della requisizione del naviglio mercantile in caso di guerra o di grave crisi internazionale

Sezione I – Disposizioni generali

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Art. 474. Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;
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LIBRO TERZO – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

TITOLO III – BILANCIO, NORME DI SPESA, FONDI DA RIPARTIRE

CAPO II – NORME DI SPESA

SEZIONE IV – NORME DI SPESA IN RELAZIONE AI LIBRI IV E V

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Art. 587. Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale
1. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.

(omissis)

LIBRO QUARTO – PERSONALE MILITARE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DEI MILITARI

(omissis)

Art. 625. Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali
1. Al personale militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
2. Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate.
3. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

(omissis)

TITOLO VIII – DISCIPLINA MILITARE
CAPO V – ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE
SEZIONE IX – MEDAGLIA MAURIZIANA

(omissis)

Art. 1460. Computo degli anni di servizio militare
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
[…]
h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
[…]

(omissis)

TITOLO IX – ESERCIZIO DEI DIRITTI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)

Art. 1467. Applicazione del principio di pari opportunita'
1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1468. Discriminazioni e molestie
1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.
2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.

(omissis)

CAPO II – LIBERTA' FONDAMENTALI

(omissis)

Art. 1471. Liberta' di culto
1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.
2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari e' facoltativa, salvo che nei casi di servizio.
3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra autorita' superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.
4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.
5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonche' dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Art. 1472. Liberta' di manifestazione del pensiero
1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.

Art. 1473. Autorita' competente al rilascio della autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed e' rilasciata:
a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;
b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;
c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;
d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;
e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa.
2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sara' contenuta. La risposta dell'autorita' competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

Art. 1474. Diritto di informazione e di istruzione
1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.
2. A tal fine e' prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

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LIBRO QUINTO – PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

TITOLO III – PERSONALE RELIGIOSO
CAPO I – PERSONALE DEL SERVIZO DI ASSISTENZA SPIRITUALE
SEZIONE I – ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI

Art. 1533. Direzione del Servizio di assistenza spirituale
1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Art. 1534. Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori
1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

Art. 1535. Nuove designazioni
1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Art. 1536. Obbligo del giuramento
1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Art. 1537. Formula del giuramento dell'Ordinario militare
1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare e' la seguente:
"Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi
del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo"

Art. 1538. Formula del giuramento del Vicario generale
1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori e' la seguente:
"Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedelta' allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non partecipero' ad alcun accordo, ne' assistero' ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permettero' ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che possa minacciarlo"

Art. 1539. Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'
1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'.
2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.

Art. 1540. Cessazione dall'ufficio d'autorita'
1. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.

Art. 1541. Trattamento di quiescenza
1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.

Art. 1542. Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

Art. 1543. Cessazione dall'ufficio
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

Art. 1544. Richiami in servizio
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici.
2. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

Art. 1545. Collocamento in congedo assoluto
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di eta'.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1546. Gradi gerarchici
1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi:
a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate e' riportata nel regolamento.

Art. 1547. Stato giuridico
1. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

Art. 1548. Nomina
1. La nomina dei cappellani militari addetti e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

Art. 1549. Requisiti per la nomina
1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneita' all'incondizionato servizio militare.

Art. 1550. Giuramento
1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Art. 1551. Categorie
1. I cappellani militari si distinguono in:
a) cappellani militari in servizio permanente;
b) cappellani militari in congedo;
c) cappellani militari in congedo assoluto.
2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari  della riserva.
3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 1552. Ruoli
1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e  ella riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.
2. L'iscrizione nei ruoli e' effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianita'.
3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.
4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente e' fissato in:
a) terzi cappellani militari capi: 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi
e cappellani militari addetti: 190.

Art. 1553. Anzianita' di grado
1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
2. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554.
3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto dal decreto stesso.
5. A parita' di anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.

Art. 1554. Detrazioni di anzianita'
1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

Art. 1555. Normativa penale e disciplinare applicabile
1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.

Art. 1556. Documentazione matricolare
1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.

Art. 1557. Documentazione caratteristica
1. L'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto e' altresi' redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.
2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".
3. La qualifica di ottimo puo' essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualita' positive, da' in servizio rendimento pieno e sicuro.
4. La qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che da' in servizio soddisfacente rendimento.
5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6. Se per uno o piu' anni non e' possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

Art. 1558. Licenze
1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
2. La licenza ordinaria e' concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato e' concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

SEZIONE III – CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1559. Nomina
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:
a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c) non hanno superato il 50° anno di eta'.
2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che:
a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento;
c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
d) non hanno compiuto il 50° anno di eta'.

Art. 1560. Disposizioni generali sull'impiego
1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualita' di cappellano militare.
2. L'impiego non puo' essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.

Art. 1561. Incompatibilita'
1. Con la qualita' di cappellano militare in servizio permanente e' incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, puo' concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 1562. Posizioni di stato
1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
a) il servizio effettivo;
b) l'aspettativa;
c) la disponibilita';
d) la sospensione dall'impiego.

Art. 1563. Servizio effettivo
1. Il servizio effettivo e' la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto d'impiego.

Art. 1564. Idoneita' al servizio incondizionato
1. E' idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.
2. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente in conformita' alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 1565. Cause dell'aspettativa
1. L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati.
2. L'aspettativa e' disposta:
a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b) a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c)
del comma 1;
c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.
3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
4. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
5. L'aspettativa per motivi privati e' concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' temporanea proveniente da causa di servizio e' computato per intero ai fini dell'avanzamento.

Art. 1566. Durata dell'aspettativa
1. L'aspettativa non puo' avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.
2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'interessato puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.
3. Il cappellano militare che ha gia' fruito dell'aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

Art. 1567. Decorso dell'aspettativa
1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.
2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Art. 1568. Scadenza dell'aspettativa
1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
3. Se il cappellano militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566.
4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579.
5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e
delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 1569. Richiamo in servizio dall'aspettativa
1. Il cappellano militare in aspettativa per infermita' puo' essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneita' a incondizionato servizio.
2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa puo' essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell'articolo 1565, comma 5.

Art. 1570. Disposizioni generali sull'aspettativa
1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Art. 1571. Disponibilita'
1. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'.
3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni.
4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 1572. Richiami dalla posizione di disponibilita'
1. Il cappellano militare in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo.
2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita' e con lo stipendio inerente.

Art. 1573. Cessazione dalla posizione di disponibilita'
1. Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
2. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza richiami in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.

Art. 1574
Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere:
a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.
2. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilita', trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 1575
Sanzioni disciplinari ecclesiastiche

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 1576
Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego

1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.
2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

SEZIONE IV
CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1577
Cause di cessazione dal servizio permanente

1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) inidoneita' agli uffici del grado;
d) domanda;
e) d'autorita';
f) elevazione alla dignita' vescovile;
g) perdita del grado.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.

Art. 1578
Cessazione dal servizio permanente per eta'

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

Art. 1579
Cessazione dal servizio permanente per infermita'

1. Il cappellano militare che e' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze
eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

Art. 1580
Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermita'

1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 1581
Cessazione dal servizio permanente per non idoneita' agli uffici del grado

1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Art. 1582
Cessazione dal servizio permanente a domanda

1. Il cappellano militare puo' chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.
2. L'accoglimento della domanda e' in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e puo' essere sospeso per gravi motivi.
3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.

Art. 1583
Cessazione dal servizio permanente d'autorita'

1. Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.

Art. 1584
Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo

1. Il cappellano militare che e' rivestito della dignita' vescovile cessa dal servizio permanente ed e' collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza e' previsto dall'articolo 1625.

SEZIONE V
CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1585
Generalita'

1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

Art. 1586
Posizioni di stato

1. Il cappellano militare in congedo puo' trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato;
c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 1587
Doveri

1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili.
2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Art. 1588
Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 1594 e 1596, e' rivestito della dignita' vescovile o e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.

Art. 1589
Sospensione dalle funzioni del grado

1. Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.
3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Art. 1590
Richiami in servizio

1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, e' determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Il numero di cui al comma 1 puo' essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.

Art. 1591
Provvedimenti di richiamo

1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

SEZIONE VI
CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO

Art. 1592
Nomina

1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di eta' e non superato il 50°.

Art. 1593
Domande di nomina

1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in
servizio, dal quale risulta che l'aspirante e' in possesso
dell'idoneita' fisica richiesta dall'articolo 1549.
2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Art. 1594
Cessazione dal complemento

1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

SEZIONE VII
CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA

Art. 1595
Generalita'

1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.

Art. 1596
Collocamento in congedo assoluto

1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta':
a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

SEZIONE VIII
PERDITA DEL GRADO

Art. 1597
Cause di perdita del grado

1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.
2. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1598
Reintegrazione nel grado

1. Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.
2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto.
3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

SEZIONE IX
DISCIPLINA

Art. 1599
Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.

Art. 1600
Inchiesta formale

1. L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1599.
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

Art. 1601
Avvio dell'inchiesta formale

1. Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in  servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.
2. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

Art. 1602
Inquirente

1. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente.
2. In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.
3. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. Se cio' non e' possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito.
4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

Art. 1603
Decisioni del Ministro

1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 1604
Deferimento alla commissione di disciplina

1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, e' ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all' articolo 1599, comma 1, lettera c), e'
sottoposto a una commissione di disciplina.
2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli e' ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 1605
Composizione della commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina e' formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
2. La commissione di disciplina e' composta:
a) dal Vicario generale militare, presidente;
b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.
3. Se e' sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere piu' anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi piu' anziani del giudicando, la commissione di disciplina e' composta dal Vicario generale e da due
ispettori.
4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, e' composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.
5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.

Art. 1606
Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.

SEZIONE X
DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1607
Richiamo in servizio

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:
a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio;
b) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.

SEZIONE XI
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

Art. 1608
Modalita' di avanzamento

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.

Art. 1609
Promozioni dei cappellani militari

1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare
capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
2. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.
3. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.

Art. 1610
Valutazioni, impedimenti e sospensioni

1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552.
2. Non puo' essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che e' sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
3. E' sospesa la promozione del cappellano militare gia' scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione  annulla la valutazione gia' effettuata. All'interessato e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che
l'hanno determinata.
4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare e' scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare piu' anziano di pari grado gia' valutato.
5. Se il procedimento penale o disciplinare si e' concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale e' stata revocata, o il cappellano militare e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato e' maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio
originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti piu' scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella
dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
6. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli e' scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

SEZIONE XII
PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1611
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.

Art. 1612
Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) cappellano capo: 9 anni;
b) secondo cappellano capo: 7 anni.
2. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) cappellano addetto: 6 anni;
b) cappellano capo: 11 anni;
c) primo cappellano capo: 4 anni.

Art. 1613
Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.
2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.

Art. 1614
Avanzamento dei cappellani militari addetti

1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.

Art. 1615
Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi

1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.
2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613.
3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non piu' di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

Art. 1616
Modalita' per lo scrutinio

1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualita' ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.

SEZIONE XIII
AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Art. 1617
Programmazione

1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

Art. 1618
Promozioni dei cappellani militari in congedo

1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
3. Il cappellano militare della riserva puo' essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.

SEZIONE XIV
RUOLO D'ONORE

Art. 1619
Iscrizione nel ruolo d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

CAPO II
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1620
Assunzione e servizio

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari e' disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE I
PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

Art. 1621
Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Art. 1622
Riduzione o sospensione degli assegni

1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.

SEZIONE II
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI

Art. 1623
Retribuzione

1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1620, e' commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 1624
Trattamento economico di missione e trasferimento

1. Al personale indicato all'articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, e' corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.

CAPO IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1625
Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

(omissis)

TITOLO IV
PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE
CAPO I
PERSONALE DEL CORPO MILITARE

SEZIONE IV
ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

(omissis)

Art. 1646
Cappellani

1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.
2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.
3. Il cappellano capo e' nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianita' di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale.
4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio e' dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.
5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

(omissis)

SEZIONE VI
STATO GIURIDICO

(omissis)

Art. 1653
Normativa penale e disciplinare applicabile

1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.
3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.
4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.

(omissis)

LIBRO SETTIMO
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO V
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO

Art. 1913
Fondi previdenziali integrativi

[…]
2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri.
3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

(omissis)

LIBRO OTTAVO
SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA LEVA IN CASO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO IV
CHIAMATA ALLA LEVA E ALLE ARMI NELL'ESERCITO ITALIANO
E NELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE V
DISPENSE

(omissis)

Art. 1991
Criteri per l'applicazione di talune ipotesi di dispensa

1. Ai fini dell'applicazione delle ipotesi di dispensa di cui all'articolo 1990 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva) si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Devono considerarsi non esistenti in famiglia:
[…]
d) i religiosi che abbiano pronunciato voti per i quali non possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
[…]

(omissis)

SEZIONE VIII
NORME COMUNI A DISPENSE, RITARDI E RINVII

Art. 2003
Rinvio ad altre fonti normative

1. I ritardi, i rinvii, le dispense dalla leva e le modalita' alternative di prestazione del servizio di leva sono disciplinati dal presente codice.
2. E' fatto salvo quanto disposto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede nonche' dalle vigenti leggi di ratifica delle Intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, e, in particolare, a titolo esemplificativo, dalle seguenti disposizioni:
a) legge 25 marzo 1985, n. 121 (articolo 4 e punto 2 del protocollo addizionale) (ratifica dell'accordo modificativo del Concordato tra Italia e Santa Sede);
b) legge 11 agosto 1984, n. 449 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese);
c) legge 22 novembre 1988, n. 516 (articoli 6 e 7) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno);
d) legge 22 novembre 1988, n. 517 (articoli 3 e 10) (legge previa intesa tra l'Italia e le Assemblee di Dio in Italia);
e) legge 8 marzo 1989, n. 101 (articolo 3) (legge previa intesa tra l'Italia e l'Unione delle Comunita' ebraiche in Italia);
f) legge 29 novembre 1995, n. 520 (articolo 5) (legge previa intesa tra l'Italia e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia).
[…]

(omissis)

CAPO VIII
SANZIONI

SEZIONE II
REATI RELATIVI ALLA CHIAMATA ALLA LEVA

(omissis)

Art. 2083
Pene per il favoreggiatore del renitente

1. Chiunque occulta o ammette al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
2. Chiunque coopera alla fuga di un renitente, ovvero con artifici o raggiri impedisce o ritarda la presentazione alla visita di leva di un iscritto di leva, e' punito con la reclusione da un mese a un anno.
3. Se i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un pubblico ufficiale, un agente o impiegato dello Stato, o un ministro di culto, si applicano la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro
124,00.

(omissis)

TITOLO III
SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA E DEGLI AMMESSI A PROGRAMMA
DI RECUPERO PER TOSSICODIPENDENTI IN TEMPO DI GUERRA
O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

CAPO I
SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 2097
Ambito e disciplina applicabile

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati dai principi fondamentali della Costituzione.
2. Per quanto non disposto dal presente titolo, in ordine ai requisiti per la chiamata alla leva e alle armi, al procedimento di chiamata e arruolamento e ai titoli di dispensa, ritardo, rinvio, si applica quanto previsto dai titoli I e II.
3. Il servizio civile sostitutivo si svolge secondo le modalita' e le norme stabilite nel presente titolo. Per quanto non disposto nel presente titolo, in ordine agli enti presso cui prestare servizio civile e alle modalita' di convenzionamento ed espletamento del servizio civile, si applicano gli articoli 8 e 10 della legge 1998, n. 230, la legge 6 marzo 2001, n. 64 e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2098
Preclusioni all'esercizio dell'obiezione di coscienza

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita' offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui
all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.

Art. 2099
Pubblicita'

1. Nel manifesto di chiamata alla leva di cui all'articolo 1966 e' fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 2100
Istanza

1. Gli obiettori di coscienza presentano domanda per la prestazione  del servizio civile al competente organo di leva entro quindici giorni dalla data di arruolamento. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e contiene espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 2097 nonche' l'attestazione, sotto la propria  personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2098.
2. Con la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare.

Art. 2101
Liste degli obiettori di coscienza e liste di leva

1. Il Ministro della difesa trasmette tempestivamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile l'elenco di tutti gli obiettori. Ove, occorra, le modalita' di redazione e trasmissione dell'elenco sono specificate con il regolamento.
2. I nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
3. La lista degli obiettori di coscienza puo' prevedere piu' contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 2102
Dispense e invii in missioni umanitarie

1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare indicate nel titolo II del presente libro, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, possono essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero responsabilita' lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneita' somatico – funzionale o psico – attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita';
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine di chiamata alle armi.
2. In ogni caso, e' fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 1 anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1, lo stesso Ufficio puo' adottare i provvedimenti di competenza anche d'ufficio.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.
4. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
5. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilita' di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni presso cui il servizio civile va prestato.
6. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attivita' operativa. Il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
7. L'obiettore puo' essere destinato al servizio civile in un altro Paese, su sua domanda o, ove necessario, di ufficio, secondo le norme ivi vigenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
8. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita' previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo.
9. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.
10. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano, d'ufficio o su domanda dell'obiettore. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
11. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 9 e 10, l'obiettore indica la specifica missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda sono comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorita' civili.
13. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 8, 9 e 10 puo' chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Art. 2103
Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro

1. I cittadini che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale. In caso di servizio civile nell'ambito di missioni umanitarie all'estero, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita' militare.

Art. 2104
Congedo illimitato

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 2105
Richiamo

1. Gli obiettori che abbiano prestato servizio civile ai sensi del presente titolo, sono soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2098, sono assegnati alla Protezione civile o alla Croce rossa.

Art. 2106
Incompatibilita'

1. L'obiettore che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Colui che viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2110, comma 1.
3. A colui che si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 2107
Sanzioni disciplinari

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo' decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 2110.

Art. 2108
Requisiti degli enti e organizzazioni che concorrono al servizio
civile

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei
medesimi che puo' essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilita' a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualita' del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalita' previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalita' dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica e morale del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneita' organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
10. Insorto lo stato di guerra o di grave crisi internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 2109
Sanzioni a carico degli enti o organizzazioni convenzionati

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilita' penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 2110
Sanzioni penali

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il giudice ordinario del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2098. Nei casi previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine e' di tre mesi.
7. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 2111
Decadenza dal servizio civile e rinuncia allo status di obiettore di coscienza

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2098.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene
durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2098 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2098, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2098, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai cittadini
che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 636, comma 3.
8. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, relativamente ai concorsi per l'arruolamento e alla rinuncia allo status di obiettori di coscienza, si applica l'articolo 636.

Art. 2112
Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

LIBRO NONO
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE V
PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 2259
Disposizioni provvisorie per i cappellani militari

1. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti in un apposito ruolo a esaurimento.
2. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 1 sono immessi annualmente in servizio permanente, se hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente.
3. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 1 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1539.

(omissis)