Decreto legislativo 08 maggio 1998, n.135
Decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135: “Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 106 del 9 maggio 1998)
Art. 1
Disposizione, transitoria.
1. Nell’articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”.
Art. 2
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
1. Dopo l’articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto). – 1. I sostituti d’imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell’articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell’articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s’intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni”.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni dei presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Autore:
Governo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Irpef, Iva, Informativa
Natura:
Decreto legislativo