Decreto legislativo 06 settembre 2005, n.206
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 235 del 8 ottobre 2005, Supplemento ordinario, n. 162)
(omissis)
Art. 30. Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.
(omissis)
Autore:
Governo
Dossier:
Italia, _Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione, Convinzioni religiose, Dignità umana, Discriminazioni, Codice del consumo
Natura:
Decreto legislativo