Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Agosto 2005

Decreto legge 14 marzo 2005, n.35

Decreto Legge del 14 marzo 2005 n. 35: “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (DL convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14/05/2005)

(da “Gazzetta Ufficiale” n. 62 del 16/03/2005)

(omissis)

Titolo: ONLUS e terzo settore

Art. 14.
(Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato dalla L. 14 maggio 2005 n. 80 Allegato)

1. Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita’ siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita’ di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e’ maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita’, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita’ di cui al medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e’ aggiunta, in fine, la seguente: “1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.”;
b) all’articolo 100, comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) le erogazioni liberali a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali;”.
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ abrogato.
8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005

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Testo: in vigore dal 17/03/2005 al 14/05/2005

Art. 14.

1. Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta’ di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalita’ siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilita’ di cui al comma 1, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e’ maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita’, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita’ di cui al medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e’ aggiunta, in fine, la seguente: “1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.”;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: “o finalita’ di ricerca scientifica” sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) le erogazioni liberali a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali;”.
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

Autore: Governo
Dossier: Enti religiosi
Nazione: Italia
Natura: Decreto legge