Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2004

Decreto dirigenziale 24 marzo 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto dirigenziale 24 marzo 2004: “Insegnamento della religione cattolica – Concorso riservato a posti di docente: unificazione delle sedi per lo svolgimento delle fasi successive alla prova scritta”.

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica;

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 7 del sopracitato decreto 2 febbraio 2004, che prevede, in presenza di un esiguo numero di candidati il contenimento della spesa relativa al funzionamento delle commissioni giudicatrici attraverso l’aggregazione territoriale dei concorsi;

VISTO il diario di esami pubblicato il 16 marzo 2004;

RITENUTO opportuno disporre, per alcuni concorsi, successivamente all’effettuazione delle prove scritte previste nel predetto diario di esami, l’espletamento delle restanti prove in sede interregionale;

D E C R E T A :

Art. 1
Sedi unificate di concorsi

1. Le fasi procedurali successive alle prove scritte dei concorsi citati in premessa, sono unificate, in sede interregionale, secondo le indicazioni di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Organizzazione dei concorsi

1. L’organizzazione e lo svolgimento delle prove scritte restano nella competenza dell’Ufficio scolastico regionale originariamente designato. Le predette prove, come previsto dall’art. 7, comma 11 del bando, si svolgeranno alla presenza del comitato di vigilanza.

2. L’organizzazione delle successive fasi della procedura concorsuale è affidata all’Ufficio scolastico nella cui competenza territoriale è ubicata la nuova sede di esame, indicata nell’ultima colonna del predetto allegato A.

3. Successivamente allo svolgimento delle prove di cui al diario di esame citato in premessa, gli Uffici scolastici cui viene meno la competenza avranno cura di trasmettere copia delle domande dei candidati all’Ufficio scolastico della nuova sede di esame, nonché gli elaborati delle prove giornalmente effettuate in distinti plichi sigillati all’Ufficio scolastico a cui è stata assegnata la competenza della procedura.

4. Contestualmente all’invio degli elaborati, gli Uffici interessati comunicheranno ai candidati, con lettera raccomandata con r/r, il mutamento della sede d’esame.

Art. 3
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici, nominate per ciascun tipo di concorso dall’Ufficio scolastico divenuto competente, cureranno lo svolgimento dei concorsi anche per i candidati provenienti dalle altre regioni.

Art. 4
Attività delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici compilano, per ciascun tipo di concorso, per la regione e per la diocesi per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito.

2. Le graduatorie di merito sono approvate dall’Ufficio scolastico che cura l’organizzazione del concorso svolto a livello interregionale secondo le disposizioni citate in premessa.

3. Le graduatorie di merito sono, quindi, inviate insieme ai relativi atti, agli Uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando.

4. Le attività di contenzioso sono di competenza dell’Ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano già state poste in essere dall’ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.

Art. 5
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute o richiamate nel bando di concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo degli uffici Scolastici regionali, sul sito INTERNET del MIUR e nella rete INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE
COSENTINO
Roma, 24 marzo 2004

ALLEGATO A

CONCORSI:
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA; SCUOLA SECONDARIA

Ufficio Scolastico regionale competente per l’organizzazione e lo svolgimento della prova scritta: Umbria
Ufficio Scolastico regionale designato come sede unificata per le successive fasi della procedura concorsuale: Marche

Ufficio Scolastico regionale competente per l’organizzazione e lo svolgimento della prova scritta: Molise
Ufficio Scolastico regionale designato come sede unificata per le successive fasi della procedura concorsuale: Abruzzo

Ufficio Scolastico regionale competente per l’organizzazione e lo svolgimento della prova scritta: Basilicata
Ufficio Scolastico regionale designato come sede unificata per le successive fasi della procedura concorsuale: Puglia