Decreto 31 maggio 2006, n.170
Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 170: “Regolamento per l’attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2006)
IL PRESIDENTE
Vista la legislazione regionale vigente nei settori di competenza della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ed in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientali,
degli archivi storici e dei beni immobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Art. 11, concernente spese per progetti di automazione bibliotecaria, e articoli 13, 24 e 45, concernenti spese per corsi di formazione per operatori dei settori bibliotecario, museale e archivistico;
b) legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale);
c) legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), articoli 11 e 25, concernenti interventi diretti a sostegno di attivita’ e manifestazioni sportive e del tempo libero;
Considerato che in base alla citata normativa la direzione centrale medesima svolge azioni promozionali e di sostegno, sia mediante la concessione di contributi su domanda, sia mediante interventi diretti aventi ad oggetto la realizzazione di specifiche iniziative progettuali in collaborazione con soggetti che perseguono finalita’ coerenti con l’interesse pubblico cui le iniziative stesse sono rivolte;
Atteso che tali forme di collaborazione coinvolgono pubbliche amministrazioni, enti, istituti e organismi pubblici, nonche’ associazioni ed enti privati senza fine di lucro;
Considerato che gli interventi di cui trattasi si caratterizzano per l’autonoma predeterminazione degli obiettivi e dell’oggetto delle singole iniziative da parte dell’amministrazione regionale, che ne definisce quindi le modalita’ attuative mediante la conclusione di appositi accordi con i suindicati soggetti, chiamati a collaborare in forza della particolare qualificazione ed esperienza possedute in relazione al settore cui si riferiscono le iniziative stesse;
Considerato che appare opportuno regolare in modo omogeneo i presupposti per addivenire alla conclusione ditali atti di natura pattizia, i contenuti generali degli atti stessi, nonche’ le modalita’ di finanziamento delle iniziative mediante l’assegnazione di risorse ai soggetti che collaborano alla loro realizzazione;
Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione di una disciplina unitaria che inserisca l’attuazione di detti interventi in un quadro procedurale e metodologico uniforme, pur nell’eterogeneita’ dei settori considerati;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’Art. 42 dello statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2006, n. 1096;
Decreta:
E’ approvato il «Regolamento per l’attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della direzione centrale istruzione cultura sport e pace», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
ALLEGATO
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la programmazione degli interventi individuali promossi per diretta iniziativa della amministrazione regionale in attuazione delle seguenti disposizioni legislative:
a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientali, degli archivi storici e dei beni immobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Art. 11, concernente spese per progetti di automazione bibliotecaria, e articoli 13, 24 e 45, concernenti spese per corsi di formazione per operatori dei settori bibliotecario, museale e archivistico;
b) legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale);
c) legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), articoli 11 e 25, concernenti interventi diretti a sostegno di attivita’ e manifestazioni sportive e del tempo libero.
2. Con riferimento alle disposizioni legislative elencate al comma 1, sono definiti interventi diretti della Regione, ai fini del presente regolamento, gli interventi a carattere contributivo per i quali l’obiettivo specifico e’ individuato direttamente dall’amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi e delle finalita’ generali indicate dalla norma.
Art. 2.
Avvio della programmazione degli interventi diretti
1. L’iniziativa per l’individuazione degli obiettivi specifici che formano oggetto degli interventi diretti della Regione nonche’ per l’indicazione dei soggetti con cui collaborare per la loro realizzazione e dei limiti di spesa da assumere a carico della Regione e’ assunta dalla giunta regionale, con apposita
deliberazione, o dall’assessore regionale competente sulla base di indirizzi fissati dalla giunta stessa.
Art. 3.
Convenzioni contributive
1. Alla attuazione delle spese relative agli interventi diretti si provvede con le medesime modalita’ stabilite per la concessione dei contributi previsti dalle corrispondenti leggi, previa stipula, in conformita’ degli indirizzi e delle indicazioni di cui all’Art. 2, di appositi accordi con soggetti qualificati, ai quali e’ richiesto di collaborare nell’iniziativa per la realizzazione degli specifici obiettivi individuati dalla Regione assumendo a proprio carico i relativi compiti di gestione tecnica ed organizzativa e utilizzando
il finanziamento regionale a tale scopo messo a disposizione.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono perfezionati attraverso la sottoscrizione di specifici atti di intesa, denominati convenzioni contributive, aventi per oggetto la definizione puntuale degli elementi di cui all’Art. 5.
3. Le convenzioni contributive possono essere stipulate anche mediante scambio di corrispondenza.
Art. 4.
Soggetti ammessi alla stipula di convenzioni contributive
1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dalle norme legislative citate all’Art. 1, comma 1, per l’attuazione degli interventi diretti possono essere stipulate convenzioni contributive con i seguenti soggetti:
a) amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia;
b) enti, istituti e organismi pubblici;
c) associazioni e enti privati senza fini di lucro operanti, in base ai rispettivi statuti, nelle materie oggetto dell’intervento.
2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali stipulare le convenzioni contributive, si tiene conto, con riferimento all’obiettivo e alle caratteristiche specifiche all’intervento diretto da realizzare, dei seguenti elementi di valutazione:
a) esperienza acquisita dal soggetto nello svolgimento di precedenti attivita’ nel settore oggetto dell’intervento;
b) qualificazione degli operatori cui il soggetto affida la direzione tecnica o scientifica e la direzione organizzativa dell’intervento;
c) disponibilita’ da parte del soggetto di risorse tecniche e organizzative e di strutture adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dell’intervento.
Art. 5.
Contenuti della convenzione contributiva
1. La convenzione contributiva deve prevedere in ogni caso:
a) la descrizione analitica dell’oggetto dell’iniziativa e dei suoi tempi di realizzazione;
b) la indicazione puntuale dei compiti affidati all’organismo collaboratore della Regione e l’indicazione degli operatori responsabili per la direzione tecnico/scientifica e organizzativa dell’intervento;
c) l’articolazione delle spese previste e le corrispondenti modalita’ di accertamento delle spese effettivamente sostenute;
d) il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione e le modalita’ di erogazione del finanziamento regionale, fissate nel rispetto delle disposizioni della legge regionale di riferimento;
e) le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti, con espresso rinvio alle norme di legge regionale vigenti in materia per tutto quanto non espressamente specificato nel testo della convenzione stessa.
Art. 6.
Spese ammissibili
1. La determinazione delle spese ammissibili a contributo di cui all’Art. 5, comma 1, lettera c) e’ effettuata dal direttore del servizio competente nella materia.
Art. 7.
Avvio della procedura amministrativa di concessione
1. Le convenzioni contributive sono stipulate e approvate con l’osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell’amministrazione regionale. Contestualmente all’approvazione viene disposta la concessione dei finanziamenti.
2. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.
Art. 8.
Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato l’Art. 14 del regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione di contributi culturali in attuazione dell’Art. 30, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0322/Pres. del
9 settembre 2003.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Archivi, Biblioteche, Contributi, Onlus, Beni culturali, Istruzione, Pace, Finanziamenti regionali, Tempo libero, Enti senza scopo di lucro
Natura:
Decreto